I dati forniti dallo studio “Gli italiani e la percezione della sicurezza stradale“, promosso dalla Fondazione Luigi Guccione vittime della strada in collaborazione con il SITEB (l’Associazione Italiana Bitume e Asfalto) e Assosegnaletica e condotto da IPR Marketing, l’istituto specializzato in ricerche e analisi di mercato, fanno allarmare, infatti, “Il comparto dei lavori stradali ha visto negli ultimi anni dimezzarsi la produzione di conglomerato bituminoso per l’asfaltatura e la riparazione dei manti, scesa dagli oltre 44 milioni di tonnellate del 2006 a circa 23 milioni nel 2012 (-18% 2012 vs 2011)”.
Oltre a questo dato statistico preoccupante, l’attuale giurisprudenza è concorde nel pericolo derivato dalla insidie stradali.
Porto ad esempio la sentenza numero 18865 del 24 settembre 2015, con la quale la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della discussa tematica del risarcimento del danno cagionato da insidie stradali.
In essa si legge che nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro erano all’epoca in corso dei lavori per conto del Comune, ma la buca “incriminata” era di dimensioni ridotte e al centro della strada. Tutto il resto della carreggiata era in buone condizioni e perfettamente praticabile.
Quindi non è configurabile la cosiddetta insidia stradale; anche se sul punto, si deve chiarire che la predetta insidia non è per definizione una situazione volta ad un acclarato ed indiscusso risarcimento dei danni subiti. Al contrario è una circostanza che viene in rilievo per due caratteristiche ben precise: invisibilità ed imprevedibilità. Elementi che devono essere di una consistenza tale da indurre in errore qualsiasi individuo.
In definitiva nel caso di specie non si tratta di responsabilità da cose in custodia; ragion per cui, la persona rimasta ferita a seguito della caduta, non può ricorrere al giudice, in caso di rifiuto di indennizzo da parte del Comune.
Questo per introdurre una responsabilità da insidie stradali.
L’attuale codice della strada, al II° Titolo prevede una serie di compiti e poteri in capo agli entri proprietari delle strade.
Essi, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Altro aspetto è quello civilistico in capo ad essi per il risarcimento del danno.
La responsabilità per colpa ex art. 2043 Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno e la colpa in capo al custode ex art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, possono coesistere e non è raro infatti che gli atti introduttivi del giudizio, in questa fattispecie di contenzioso, mettano a fondamento della entrambe le persone giuridiche nell’ipotesi di responsabilità.
Va detto che la Pubblica Amministrazione deve vigilare e controllare i beni demaniali, essa trova un limite alla propria discrezionalità, nelle norme di legge o di regolamento, nonché nelle regole di comune prudenza e diligenza e, in particolare, in quelle dettate dalla norma primaria la quale indica nella Pubblica Amministrazione il compito della manutenzione del proprio patrimonio stradale in uno stato tale da impedire che l’utente possa trovarsi in situazioni di pericolo.
L’attuale giurisprudenza ha intrapreso a considerare applicabile a queste fattispecie la colpa del custode prevista dall’art. 2051, si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell’onere probatorio.
La Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti “gravati di un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità”, ha tra l’altro considerato la nozione di insidia “come una sorte di figura sintomatica di colpa, elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame” (sull’infondatezza della sollevata questione di incostituzionalità, vedasi anche Case. S.U. n. 10893/2001).
Analizzando da ultimo le sentenza: Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15384, poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere non può essere a priori.
In ogni caso, esso sussistente, quando vi è l’oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene. Questo è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo che si è venuta a creare.
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