I precari della P.A., che nella sola Sicilia superano abbondantemente i 40 mila, distribuiti tra Regione, Enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, Enti locali e Aziende del Servizio sanitario regionale, hanno trovato nell’uovo di Pasqua una sorpresa per certi versi inaspettata. La Corte di Cassazione a sezione riunite si è infatti pronunciata in ordine al contrasto giurisprudenziale in merito alla sanzione applicabile in caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, affermando il principio di diritto in base al quale nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto alla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 3, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.
In sostanza, tutti i lavoratori del pubblico impiego che hanno subito la proroga reiterata di un contratto a tempo determinato hanno diritto a un risarcimento “automatico”, di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità a seconda dell’anzianità di servizio, del comportamento delle parti e degli altri criteri fissati dalle regole sul rapporto di lavoro. Questa forma di tutela, secondo il Supremo Consesso di legittimità, è sufficiente a rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del contratto a termine senza imporre la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al pari di quanto avviene nel settore privato, atteso il contrasto esistente nell’ordinamento italiano con il principio costituzionale dell’accesso alla Pubblica amministrazione solo tramite procedura concorsuale.
Pertanto, in attesa che i precari del pubblico impiego siciliano trovino la via maestra della stabilizzazione, al pari dei loro collegi del comparto scuola, potranno ricevere la su indicata indennità risarcitoria senza alcuna preventiva azione risarcitoria, in considerazione che l’indennizzo in questione ha, sotto il profilo giuridico, natura sanzionatoria e non risarcitoria. Anzi, qualora il dipendente precario riuscisse a dimostrare di avere subito dei danni patrimoniali (perdita di chances ecc…), potrà, in aggiunta all’indennizzo ex art. 32, comma 5, legge 4/11/2010 n. 183, promuovere una mirata azione di risarcimento presso il competente Giudice del lavoro.
Dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5072 del 15/03/2016, tutti i datori di lavoro dei precari ai quali è stato reiterato nel tempo il proprio rapporto di lavoro a tempo determinato, dovranno quindi riconoscere “automaticamente” il citato indennizzo senza attendere alcuna istanza stimolatrice dagli interessati che, comunque, qualora fatta non guasterebbe affatto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento