Per la guida del trattore agricolo, su strada, serve innanzitutto la patente di guida, è opportuno mettere in evidenza che il patentino NON E’ una patente, è un abilitazione professionale che teoricamente è richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale, dei luoghi di lavoro a causa di un infortunio.
Qui si deve scendere dalla normativa dettata dal d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal d.lgs. 81/08 (Sicurezza sui luoghi di lavoro).
Esso è l’accordo tra Governo e Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici siano essi lavoratori autonomi o dipendenti. Stiamo parlando del «Patentino», richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 d.lgs. 81/08).
La patente di guida non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro.
Dopo questa propedeutica introduzione, facciamo chiarezza sulla patente di guida per le macchine agricole.
La Circolare – 22/02/2013 – Prot. n. 4857 – Macchine agricole ed operatrici, avente ad oggetto: categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici, emanata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, che ha riscritto in gran parte l’articolo 124 del Codice della Strada, relativo alla guida delle macchine agricole e della necessaria patente.
Sotto il primo profilo, per la guida delle macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) o loro complessi, è richiesta almeno la patente di categoria:
A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, C.d.S (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A);
B se le stesse superano i limiti su descritti.
Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria:
B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali;
C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).
Sotto il secondo profilo, “La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S.. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S..”, la circolare prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.1.2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al punto 6. GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (Art. 124 C.d.S.), così detta: “Con la modifica apportata all’art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, C.d.S.
La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda.
Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di categoria B.
Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell’1.10.2004).
La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S. )”.
In particolare, per mera completezza informativa, si riporta il dettato di cui all’art. 124 del codice della strada : “ Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
- Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:
- a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
- b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
- c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
- Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
- Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 14.”
Da sottolineare che la Legge di Stabilità 2016, ha modificato in parte il dettato dell’art. 116 del codice della strada, infatti, il decreto legislativo a firma dal ministro Orlando, ha depenalizzato la guida senza patente perché mai conseguita, introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro.
In caso di recidività, si viene fermati a guidare senza patente una seconda volta nell’arco del biennio, viene previsto anche l’arresto fino a un anno e il calcolo della recidiva.
A partire dal 1 gennaio 2016 è opportuno in sede di circolazione stradale disporre, ai fini di eventuali controlli, non solo della patente di guida ma anche dell’abilitazione all’uso del trattore che può essere sostituita dall’autocertificazione in caso di possesso di esperienza biennale nell’uso del trattore, in attesa di frequentare il corso di aggiornamento entro il 13 marzo 2017.
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