Non v’è più dubbio in ordine al fatto che il contrassegno assicurativo, nella versione analogica conosciuta da ciascun automobilista fin dall’inizio degli anni settanta del secolo scorso, sia sparito dal novero dei documenti da portare a seguito (rectius: da esporre) durante la circolazione alla guida di veicoli. Sebbene il metodo seguito dal Legislatore del 2015 abbia peccato per il sol fatto di aver lasciato “tal quale era” il testo dell’articolo 181, non vi son dubbi che detta norma sia stata disapplicata dalla disciplina oggi corrente e quindi essa si può dire “passata alla storia”.
Di contro, l’articolo 180 del codice della strada persiste nell’affermare che: “Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: … d) il certificato di assicurazione obbligatoria”. Possiamo dire disapplicata anche questa previsione? La risposta è sicuramente negativa; il conducente deve tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione dietro comminatoria delle sanzioni di cui all’art. 180 CdS.
Questa certezza si infrange tuttavia quando l’IVASS (autorità indipendente) facendo valere la sua posizione di indipendenza, nel dicembre 2015 cambia le regole per le compagnie assicurative e mette in moto un diverso processo di trasmissione, tra assicuratore ed assicurato, del certificato in parola. In buona sostanza, è diritto dell’assicurato e dell’assicuratore scambiarsi un certificato via mail in forma digitale. Persiste l’obbligo di spedizione cartacea solo per la “carta verde”, ma questa è storia diversa. Così, l’automobilista che abbia contratto un rapporto assicurativo on line, nell’accettare la sequela di condizioni poste dalla compagnia prescelta, accetta –di norma- anche la ricezione del certificato assicurativo in forma digitale. Di questo, se ne avrà la volontà, farà una stampa e lo porterà seco a bordo del veicolo.
Cosa farà, in questo caso, il malcapitato agente di polizia stradale? Sanzionerà l’altrettanto malcapitato automobilista che, in buona fede, ha seguito le indicazioni della compagnia assicurativa? Speriamo che non lo faccia…… Tuttavia, ove lo facesse, anche l’agente di polizia stradale non potrebbe dirsi in colpa … in fondo qualche dubbio anche questo uomo con la divisa può averlo in un contesto di norme così infelici.
Infelicità normativa portata dal fatto che la norma che ammette alla dematerializzaizone anche del certificato è un banale regolamento ISVAP (viene cambiato il comma 5 dell’articolo 10 del Reg. 34 approvato il 19 marzo 2010). Troppo poco per la polizia che controlla, fin troppo per la prova della responsabilità incolpevole dell’automobilista attinto da un’eventuale sanzione.
Buona lettura del provvedimento allegato.
di: Pino Napolitano
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