Autotrasporto persone e merci: Modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

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Un argomento che verrà dibattuto durante i lavori dei Workshop del TraspoDay 2016 dal 17 al 20 marzo 2016 presso l’EXPO A1 di Pastorano (CE) è il “Modulo di Assenze”.  

Prendendo spunto dei controlli da parte degli organi di Polizia, spesso viene riscontrata la mancanza dell’esibizione da parte del Conducente dell’Attestazione di Attività” come previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo 04 agosto 2008, n. 144 a seguito del recepimento della Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo.

Innanzitutto il conducente è una figura ben rappresentata all’art. 4 lett. c) del Reg. 561/06 che così definisce: “conducente; chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo”;

Quindi conducente si intende chiunque conduca un veicolo, nel caso di specie autobus o autocarro, immatricolato sia per uso terzi che per uso proprio, obbligato all’utilizzo del dispositivo cronotachigrafo.

La norma di cui all’art. 9 del d.lgs. 144/08, così espone in merito al Modulo di controllo delle assenze dei conducenti.

L’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.

l modulo di Modulo di controllo delle assenze dei conducenti è conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Per il periodo di tempo indicato all’articolo 15, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il Modulo di controllo delle assenze dei conducenti che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di guida che comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti, l’agente di Polizia è abilitato al controllo. Egli può verificare il rispetto del Regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall’apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l’inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, che così detta: “ punto 2) Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell’apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall’apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall’apparecchio di controllo, riporta su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), e lo firma.

Punto 3) In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all’autorità competente dello Stato membro nel quale egli ha la residenza normale. Il furto della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.

Lo smarrimento della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato che l’ha rilasciata e presso quelle dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale, qualora esse siano diverse. Il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell’impresa, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.

Se le autorità dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e a quest’ultime viene richiesto di procedere al rinnovo, alla sostituzione o allo scambio della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la vecchia carta dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello scambio della medesima”.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui alle sanzioni per la disciplina dei tempi di guida, riposo e interruzione, nonché cronotachigrafo, dettato dall’attuale Codice della Strada, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il Modulo di controllo delle assenze dei conducenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 155,00 a €uro 621,00. Si applicano le disposizioni dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, invitando  il trasgressore alla presentazione entro un termine perentorio riportato nel verbale.

Alla medesima sanzione è soggetta l’impresa che non conserva il Modulo di controllo delle assenze dei conducenti, per il periodo di tempo di un anno. Anche alla ditta, scatta l’applicazione di cui alle disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Con detto Modulo di controllo delle assenze dei conducenti viene dichiarata l’assenza:

  • per malattia,
  • per ferie,
  • per congedo o recupero,
  • per la guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 o dell’accordo AETS,
  • per l’esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida,
  • per disponibilità

che deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto. Esso deve essere compilato in ogni sua parte.

Il predetto modulo dovrà essere portato al seguito dal conducente di un veicolo dotato di cronotachigrafo in relazione ai 28 giorni precedenti a quello del controllo e dovrà essere esibito a richiesta degli organi di Polizia Stradale.

 

Il Modulo di controllo delle assenze dei conducenti, secondo le disposizioni Comunitarie, va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma.

È importante leggere quanto pubblicato nella Circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 2011, ai punti:

  1. Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzati a sottoscriverlo

Il conducente che guida un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto a compilare il modulo prescritto dal d.lgs. 144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare l’assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all’attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento.

Il modulo in questione, secondo le disposizioni Comunitarie, va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

La previsione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo in parola, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.

  1. Attestazione del riposo settimanale

Il modulo attestante l’assenza del conducente di cui all’art. 12 del d.lgs. 144/08 non serve a documentare l’effettuazione del riposo settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le registrazioni dell’apparecchio di controllo.

Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell’effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in cui ha lavorato.

Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a confermare che il periodo intercorrente tra l’estrazione della carta tachigrafica ed il successivo reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, in genere, in modo automatico al momento dell’inserimento della carta.

  1. Consegna dell’attestato per ferie o malattie

L’attestato di cui al d.lgs. 144/08 deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia. Quando il conducente riprende l’attività di guida dopo un periodo di assenza in luogo diverso dalla sede dell’azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la possibilità di prendere il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo in originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.

Si allega copia del modulo

ATTESTAZIONE DI ATTIVITA’

REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS

 

Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell’operazione di trasporto.

Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate

Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato

Parte da compilarsi a cura dell’Impresa

1. Nome dell’Impresa: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Indirizzo, codice postale, città, paese: ………………………………………………………………………………………

3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale): ………………………………………………………………

4. Fax (compreso il prefisso internazionale): …………………………………………………………………………………

5. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Il/la sottoscritto/a:

6. Cognome e nome: ……………………………………………………………………………………………………………

7. Posizione all’interno dell’impresa: ……………………………………………………………………….…………………

Dichiara che il conducente:

8. Cognome e nome: ……………………………………………………………………………………………………………

9. Data di nascita (giorno, mese, anno): ………………………………………………………………………………………

10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d’identità oppure numero del passaporto: ………………..

11. Che ha iniziato a lavorare nell’impresa il (giorno, mese, anno): …………………………………………………………

per il periodo:

12. dal (ora, giorno, mese, anno): …………………………………………………………………………………………………

13. al (ora, giorno, mese, anno): ………………………………………………………………………………………………….

14. era assente per malattia (*)

15. era in ferie (*)

16. era in congedo o in recupero (*)

17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo

AETS (*)

18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)

19. era disponibile (*)

20. Luogo: …………………………………………………………. Data: …………………………………………………………….

Firma

21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione

del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS durante il periodo sopra indicato.

22. Luogo: ………………………………………………………… Data: …………………………………………………………….

Firma del conducente

_______________

(*) Barrare solo una delle caselle

 

 

 

Redazione MotoriOggi

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