È noto che dal mese di ottobre, più precisamente dal 19, non è più obbligatorio esporre il contrassegno di assicurazione sul proprio veicolo.
La dematerializzazione è legata all’esposizione del contrassegno assicurativo che si doveva esporre, come pure in passato la famosa tassa di circolazione, oggi mutata in tassa di proprietà.
Al fine di riordinare le idee e la carte all’interno del veicolo, è opportuna una riflessione dell’art. 180 codice della strada.
Lo stesso, già dal titolo è eloquente, possesso dei documenti di circolazione e di guida.
Quindi, per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
- a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
- b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi;
- c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, nonché un documento personale di riconoscimento;
- d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
Nel caso in qui vi sia una persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta, se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale.
Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82, che prevede la fattispecie della destinazione ed uso dei veicoli.
Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
Nella medesima norma è sanzionato chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 100.
Una particolare riflessione è opportuna al comma 8, che detta: “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”
Al successivo art. 181, in esso è prevista l’esposizione dei contrassegni per la circolazione, cosa che di fatto, dapprima con riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, la quale a far data dall’1 gennaio 1998 è decaduto l’obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli. La medesima norma è stata abrogata dalla Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l’obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé.
Con una circolare dei giorni scorsi, il Ministero dell’interno ha infatti diffuso le indicazioni per gli accertamenti sulla copertura assicurativa.
In essa è ribadito che il conducente deve continuare ad avere con sé il certificato di assicurazione da esibire in caso di controlli, come già ricordato dall’art. 180 C.d.S..
Nella circolare ministeriale, il predetto certificato è il solo documento che il conducente deve avere con sé durante la circolazione, ai fini dell’assicurazione obbligatoria.
L’importanza della presenza a bordo del certificato è implicita nel controllo tra le risultanze delle banche dati e il cartaceo.
Nel caso che la data di validità del certificato assicurativo è scaduta e quella relativa alla banca dati risulta positiva, al conducente verrà contestata la violazione di cui ai commi 1 e 7 dell’articolo 180 C.d.S., con l’intimazione ad esibire il certificato in corso di validità e data coincidente con quella delle banche dati.
Un consiglio per gli automobilisti è quello di conservare all’interno del proprio veicolo l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto di assicurazione e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla Compagnia di assicurazione.
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