Codice della strada: Che cosa si intende per circolazione stradale?

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Questa domanda mette sempre in difficoltà gli operatori di polizia stradale. A fare chiarezza è la Corte di Cassazione civile, con la sentenza 3 dicembre 2015, n. 24622.

Il concetto di circolazione stradale di cui all’articolo 2054, codice civile, include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

Ne consegue che per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Tale principio generale deve applicarsi anche nel caso in cui a causare il sinistro sia una struttura seagente (il braccio meccanico) che costituiva una parte del veicolo assicurato: il danno causato dal movimento del veicolo rientra nel concetto di “circolazione”.

Né può distinguersi dal punto di vista giuridico tra movimento dell’intera massa dei veicolo e movimento d’una sua parte, sia per la lettera della legge, nella quale non si trova tale distinzione, sia per lo scopo dell’articolo 18, legge 24.12.1969 n. 990 (si legga, oggi, Codice delle assicurazioni privateD.lgs 209/2005), che è quello di tutelare le vittime ed impone dunque una interpretazione coerente con questa finalità.

Danno causato dalla circolazione deve ritenersi anche quello causato dall’apertura o chiusura d’uno sportello d’un veicolo fermo (Sez. 3, Sentenza n. 18618 del 21/09/2005), ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d’un camion (Sez. 3, Sentenza n. 8305 del 31/03/2008).

L’assicuratore della r.c.a. deve coprire obbligatoriamente i danni causati dalla “circolazione”, definita dal codice della strada come “il movimento, la sosta o la fermata” dei veicolo (articolo. 3, comma 1, n. 9).

Nel silenzio totale della legge, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell’intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. La “interazione funzionale” che dovrebbe sussistere tra il concetto di circolazione e quello di “spostamento dell’intero veicolo”, oltre a non avere aggancio nella lettera della legge, è interpretazione non consentita dall’ordinamento costituzionale e da quello comunitario. Costituisce infatti ius receptum il principio secondo cui tutta la disciplina dell’assicurazione della r.c.a. è preordinata al conseguimento di uno scopo: apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada.  di Marco Massavelli per www.passiamo.it

Redazione MotoriOggi

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