Animali che attraversano la strada e cani randagi: risarcimento

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La materia degli animali che attraversano la strada, così provocando incidenti stradali, o dei cani randagi che mordono i passanti continua a intasare le nostre aule dei tribunali, quasi simbolo di una ancor lontana armonia tra l’uomo e il mondo animale.

Randagismo: il morso del cane e la responsabilità del Comune o dell’ASL
Con una prima sentenza, il Tribunale di Lecce [1] ha stabilito che i danni provocati dall’aggressione di cani randagi sono risarciti in via concorrente dal Comune e dall’Asl.

Tuttavia, la responsabilità è:

– solo del Comune, se nel territorio comunale non è stato predisposto un canile;

– solo dell’Asl se, nonostante la presenza di un’apposita struttura di ricovero degli animali, questa non abbia provveduto all’accalappiamento dei cani randagi. Sarà infatti la struttura sanitaria ad essere tenuta al risarcimento del danno per la mancanza di recupero di randagi di cui sia stata segnalata la presenza sul territorio.

Danni da attraversamento di animali selvatici

Con un’altra pronuncia [2], la Cassazione ha fissato i criteri sul riparto di responsabilità tra gli enti territoriali nel caso di risarcimento dei danni derivanti dall’attraversamento stradale di animali selvatici. A tal fine bisogna identificare, anche sulla base della normativa regionale, quale sia l’amministrazione cui in concreto sono stati affidati i poteri di gestione della fauna e del territorio. È quest’ultima responsabile dell’assenza di segnali stradali che indichino il pericolo di transito di animali selvatici. Segnaletica, prosegue la sentenza, comunque necessaria. La Provincia può assolvere tale compito o “direttamente o affidandolo ai Comuni per i tratti di loro competenza”. Se quindi l’ente locale non adempie a tale preciso dovere di installare la segnaletica che avvisa l’utenza del possibile attraversamento di animali, è responsabile dei conseguenti incidenti e danni alle persone [3].

La Cassazione, dunque, supera il precedente orientamento che riteneva le Regioni sempre responsabili, e adotta il diverso indirizzo che privilegia il criterio di “effettività”: secondo tale interpretazione, infatti, “la responsabilità aquiliana per i danni a terzi deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente”.

 

Tribunale di Lecce – Sezione I civile – Sentenza 14 aprile 2015 n. 1850

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce – sez. Prima civile – nella persona della Dott.ssa ******************* in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4313/2007 del Ruolo Generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;

TRA

GR.LU. rappresentato e difeso dall’Avv. ******;

APPELLANTE

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ******;

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione il *********** conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Lecce, il Comune di Calimera, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 2292,00 (di cui Euro 380,00 per Itt; Euro 262,00 per Itp; Euro 350,00 di danni morali ed Euro 1200,00 per I.P. 2%) a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici e morali patiti a seguito dell’aggressione ad opera di cani randagi.

Tale aggressione era avvenuta in data 02.03.2005 alle ore 20:15 in via Tiziano, nel centro abitato di Calimera, mentre il *********** alla guida della propria bicicletta veniva aggredito da tre cani randagi che ne provocavano la caduta al suolo.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il Comune di Calimera, il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell’atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c.; contestava in fatto le circostanze dedotte dall’attore in quanto non provate; chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Al. S.p.A. per essere dalla stessa manlevato da ogni responsabilità in virtù di polizza RC intercorrente tra Comune ed Assicurazione. Il Giudice di Pace di Lecce decideva con separata ordinanza sulle questioni sollevate dal Comune ed autorizzava la chiamata in causa dell’Assicurazione convenuta.

Si costituiva in giudizio l’Al. S.p.A. eccependo la carenza di copertura assicurativa, sospesa per omesso pagamento del premio; eccepiva, altresì, che la franchigia contrattualmente prevista è pari a Euro 1000,00 e pertanto, sino alla concorrenza di detta somma, l’assicurato risponde

direttamente e senza vantare alcun diritto di garanzia e manleva da parte della compagnia deducente; eccepiva la carenza di legittimazione passiva del Comune in quanto deputata a rispondere dei danni provocati da cani randagi fosse la sola ASL di Lecce/1 (Cass. Civ., 07.12.2005, n. 27001); eccepiva, altresì, l’infondatezza nel merito della domanda attorea per mancanza della prova ed infine contestava il quantum debeatur.

Il Giudice di Pace decideva con separata ordinanza sulle eccezioni preliminari, rigettando l’eccezione di nullità in quanto l’oggetto della domanda risultava determinato e l’erronea indicazione della strada non costituiva elemento essenziale dell’atto di citazione; disponeva, inoltre la chiamata in causa della ASL ex art. 107 c.p.c.

Si costituiva in giudizio l’ASL di Lecce, la quale eccepiva l’incompetenza per materia e per valore del giudice adito; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva asserendo che in base alla L. 281/91 grava sul Comune il compito di provvedere alla costruzione ed al ricovero dei cani randagi presso canili comunali, mentre alle ASL era assegnato il compito di controllo; nel merito contestava il danno richiesto e la misura dello stesso perché l’attore nulla aveva provato. Con sentenza n. 2501/2007 del 24 – 30.3.2007, il Giudice di Pace condannava la sola Asl di Lecce al risarcimento dei danni subiti dal Gr.; riteneva il primo giudice, a fondamento della propria decisione, che la legge n. 281/91 pone a carico del Servizio Sanitario delle Asl il recupero dei cani randagi; quanto alla responsabilità del Comune, il Giudice di Pace riteneva che spettasse alla Giunta Regionale adottare i provvedimenti necessari per la prevenzione del randagismo. Avverso detta sentenza proponeva appello il Gr., resistito dall’ASL, che proponeva appello incidentale. Rimanevano contumaci il Comune di Calimera e l’Al.

Ammessa ed espletata CTU, all’udienza del 12.2.2015, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, su richiesta delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello principale è fondato e deve essere accolto mentre va rigettato l’appello incidentale. Con l’unico motivo di gravame il Gr. censura la decisione del Giudice di Pace, nella parte relativa in cui non riconosce, nella liquidazione del danno biologico, il danno da invalidità permanente.

Con appello incidentale del 15.10.2007 l’ASL censura la decisione del primo giudice, nella parte in cui riconduce le lesioni all’aggressione dei tre cani randagi, mancando in atti la prova della natura di cani randagi. Sempre l’ASL deduce che la legislazione riguardante la ripartizione delle competenze tra ASL e Comune è stata erroneamente interpretata dal primo giudice sulla base delle risultanze istruttorie, da cui era emerso che il Comune di Calimera era sprovvisto di canile municipale e di strutture atte al ricovero dei cani.

Per motivi di ordine logico e giuridico, va esaminato il motivo dell’appellante incidentale, il quale deduce che non vi sia in atti la prova che i cani che aggredirono il Gr. fossero dei cani randagi. Il motivo non è fondato.

Dalle risultanze testimoniali emerge che i cani che hanno aggredito il Gr. erano un branco di cani che ripetutamente erano stati avvistati in quel tratto di strada (dichiarazione teste Co. “Ho notato altresì la presenza di alcuni cani, che in verità abitualmente stazionano nei pressi della mia abitazione, questi sono tre o quattro cani che abitualmente si trovano sulla via ed occasionalmente, cioè quando è possibile do anche loro da mangiare”); tali cani randagi si trovavano in stato di totale libertà oltre ad essere sprovvisti di collare (dichiarazione teste Gr. “Ho visto più volte quei cani (due scuri e uno chiaro) in quel tratto di strada. Non sono muniti di collare. Si tratta di cani in totale libertà”).

Sempre l’ASL deduce che secondo la legislazione vigente, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità va addebitata in via prevalente o concorrente al Comune per non aver predisposto canili o strutture idonee al ricovero dei cani randagi. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Ritiene il giudicante di dover ripercorrere un breve excursus giurisprudenziale in materia di randagismo.

Prima della pronuncia del 28.04.2010 n. 10190, la Suprema Corte riteneva che gli enti locali dovessero essere sollevati dalla responsabilità per i danni causati alle persone aggredite e morse da cani randagi nelle ipotesi in cui la legge regionale attribuiva la competenza per la lotta contro il randagismo ai servizi veterinari delle ASL, dato che dopo il D.lgs. del 30/10/92, n. 502 le ASL non dovevano considerarsi più strutture operative dei Comuni, bensì soggetti giuridici autonomi dipendenti dalla Regione (Cass. Civ. 03.04.2009, n. 8137; 07.12.2005, n. 27001; 12/07/2004, n. 12865; 26.02.1999, n. 102).

Proprio, con la a sentenza del 27001/2005, la Corte di Cassazione affermava il principio secondo il quale, in seguito alla soppressione della USL ed all’entrata in vigore dell’art. 6 della Legge della Regione Puglia 3 aprile 1985 n. 12, che affida la vigilanza sui cani randagi alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali, la legittimazione passiva nelle controversie di risarcimento danni da omessa vigilanza spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla U.S.L., e non al Comune, al quale non possono perciò essere imputati i danni dipendenti dal suddetto evento (Cass. Civ., Sez. Ili, 07.12.2005, n. 27001).

Con la pronuncia n. 10190 del 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che a norma della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e delle singole leggi regionali di recepimento, grava sui Comuni l’obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l’indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità (Cass. Civ., sez. III, 28.04.2010, n. 10190 sent. n. 10190/2010).

Tale orientamento trova conferma anche in un’altra pronuncia della Corte, la quale chiarisce che la Pubblica Amministrazione, in base al principio del “neminem laedere”, è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti che costituiscono il limite

esterno alla sua attività discrezionale. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto responsabile il Comune per i danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l’ente territoriale, ai sensi della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e delle leggi regionali in tema di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie I. reg. Campania 02.11.93, n. 36, “ratione temporis” applicabile), è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza (Cass. Civ., Sez. III, 23/08/2011,17528).

Come correttamente sostenuto dalla locale Corte d’Appello, si deve ritenere che la legge regionale Puglia n. 12/1995, successiva alla soppressione delle USL, configura i rapporti tra Comune e ASL, quali rapporti volti alla leale cooperazione nello svolgimento delle rispettive attività, finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico nella specie costituito dal trattamento (indolore e non traumatico) riservato ai cani randagi recuperati e nel contempo dalla tutela della pubblica incolumità attraverso la lotta al fenomeno del randagismo, da attuare con il recupero dei cani, la loro iscrizione (ove mancante) nell’anagrafe, la loro eventuale cessione a privati o enti, che ne garantiscano il buon trattamento (art. 6 commi 2, 3 e 4) e la loro accoglienza nei canili comunali costruiti o risanati (art. 8).

Spetta, pertanto, al Comune, quale ente locale, la vigilanza sul territorio che si estrinseca nella predisposizione di canili ove possano trovare accoglienza e di risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli animali ricoverati; l’ASL è, invece, tenuta al recupero dei randagi ed a prestare ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico – sanitaria. Le predette funzioni sono tra loro complementari e si integrano a vicenda, con la conseguenza che la responsabilità del Comune o dell’ASL o di entrambi (in via solidale) sarà configurabile a seconda della specificità del caso concreto: così, in via esemplificativa, è addebitabile al Comune il danno prodotto a terzi da cani randagi, ove non esistano canili per la loro accoglienza, sicché l’opera di recupero affidata ai servizi veterinari finisce per appalesarsi praticamente inutile; per converso è addebitabile alla A.S.L. la mancanza di recupero di randagi, di cui sia stata segnalata la presenza sul territorio, qualora l’accoglienza sia possibile per l’esistenza di canili; così ancora in altri casi, e nella ricorrenza delle condizioni di legge, è possibile ravvisare la responsabilità di entrambi per la violazione dei rispettivi obblighi e/o compiti (Corte d’Appello di Lecce sent. n. 559/2006; in tal senso anche Corte d’appello di Lecce sent. n. 654/2010).

In definitiva, la responsabilità del Comune o dell’Asl o di entrambi in via solidale dovrà essere valutata tenendo conto del caso concreto.

Nel caso di specie, si può ritenere alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, nonché dall’esito delle testimonianze che la responsabilità va addebitata alla sola ASL Dall’istruttoria svolta è anche emerso che il Comune di Calimera, al momento del fatto, era dotato di un canile comunale e di un ricovero per cani randagi, per il tramite di un’associazione; riferisce il teste Cr: “Vero che il Sindaco con suoi provvedimenti ha ordinato la realizzazione di spazi destinati all’accoglienza dei cani recuperati in stato di pericolosità e per la custodia di animali sottoposti a misure di polizia veterinaria. È vero che si sono avute convenzioni con studi veterinari, nonché associazioni di volontariato, nello specifico Dott.

To.An. e ***************, veterinari incaricati su ******** al fine di studiare e tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione e vaccinazione. Tutte le spese relative a quanto appena riferito sono state sopportate dall’Amministrazione di ********. Posso dire con precisazione che in particolare sul territorio di ********, da anni, opera l’associazione denominata “Cani abbandonati”. Preciso che l’Amministrazione di ******** paga con fatturazione quanto anticipato dalla predetta associazione nelle spese per la cura dei cani abbandonati. Nel passato si sono avute anche delle rilevazioni fotografiche con specifico riferimento ai randagi presenti sul territorio comunale. In generale posso dire che gli uffici comunali preposti hanno sempre comunicato tempestivamente la presenza dei cani morsicatori alla ASL LE/1; posso con certezza dire che non sempre la Asl competente è intervenuta”.

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del teste Pa.: “In virtù del fenomeno del randagismo, non ricordo se sette o otto anni fa, il sindaco dell’epoca con ordinanza contingibile ed urgente ha dato mandato ad una ditta locale per la realizzazione di alcuni box per la custodia dei cani soggetti a misure di polizia veterinaria. L’area individuata è di proprietà del Comune ed è in zona “Filari”, il tutto in collaborazione dell’associazione “Cani abbandonati”, sezione di ********. Noi avevamo e abbiamo una convenzione con questa associazione che a sua volta si serviva di veterinari e di personale volontario. Il tutto ogni tre o sei mesi veniva rendicontato e venivano liquidate le spese alla suddetta associazione. I cani sono stati microcippati, vaccinati e censiti a spese del Comune e specifica anche attraverso rilevazione fotografica. L’ASL è intervenuta alcune volte, mentre altre adducendo che non era in grado di far fronte in quanto in tutto il territorio di competenza vi era un solo ed unico mezzo e un’unica unità addetta all’accalappiamento”.

Essendo emerso dall’istruttoria svolta in primo grado che il Comune di Calimera era dotato di canili e/o strutture di ricovero per cani, nessuna responsabilità può essere attribuita al medesimo. Residua invece la responsabilità della ASL per non aver provveduto all’attività di accalappiamento dei cani randagi.

Pertanto, l’appello incidentale deve essere rigettato.

Accertato che l’ASL è responsabile dell’evento, va esaminato l’appello principale, con il quale il Gr. censura la liquidazione del danno biologico in quanto il Giudice di Pace, nonostante la documentazione medica prodotta, non ha riconosciuto il danno da invalidità permanente. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Ritiene il giudicante, sulla base della CTU svolta nel giudizio d’appello, le cui conclusioni vanno condivise e non sono state contestate dalle parti, che le lesioni subite dal Gr. in seguito all’aggressione da parte dei cani randagi devono essere liquidate a titolo di danno biologico nella misura dell’1% a titolo di danno biologico permanente; quanto all’invalidità temporanea, il perito quantifica l’I.T.T. in giorni 5 e l’I.T.P. in giorni 10 al 50%.

Sulla base delle tabelle di Milano, va pertanto liquidata al Gr. la complessiva somma di Euro 2033,00 di cui Euro 1073,00 a titolo di danno biologico permanente ed Euro 960,00 a titolo di danno biologico temporaneo. Su detta somma, devalutata al momento del fatto e

progressivamente rivalutata fino alla decisione, sono dovuti gli interessi oltre interessi dalla decisione al saldo; Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Gr.Lu. nei confronti dell’Asl di Lecce, in persona del Commissario straordinario pro – tempore, del Comune Comune di Calimera e dell’Al. S.p.A., nonché sull’appello incidentale proposto dall’ASL, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede

a) Accoglie per quanto di ragione l’appello principale; dichiara la responsabilità dell’ASL Lecce 1 e per l’effetto la condanna al risarcimento dei danni in favore dell’attore nella misura di Euro 2033,00 cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sul capitale liquidato dalle decisione al soddisfo;

b) Rigetta l’appello incidentale;

c) Condanna l’ASL LE 1 alle spese di lite in favore dell’appellante che liquida in complessivi Euro 1400,00 oltre spese forfetarie, *** e cap come per legge; pone le spese di CTU a carico dell’ASL.

Così deciso in Lecce il 30 marzo 2015. Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2015.

 

[1] Trib. Lecce sent. n. 1850/2015 del 14.04.2015.

[2] Cass. sent. n. 22886/2015 del 10.11.2015.

[3] Art. 2052 cod. civ.

laleggepertutti.it


INCIDENTI CON ANIMALI CON CONSEGUENZE SPESSO GRAVI
Un problema da non sottovalutare. Vanno individuati, nei tratti a PARTICOLARE rischio,  anche sistemi di contenimento e allarme dell’animale in avvicinamento alla sede stradale.
Nei primo 10 mesi del 2015 l’Osservatorio il Centauro – ASAPS ha già registrato 167  episodi gravi (157 su strade ordinarie e 10 su autostrade e superstrade)   che hanno causato 18 morti e 121 feriti. In 131 incidenti sono rimasti coinvolti animali selvatici e in 36 animali domestici. (ASAPS)

Redazione MotoriOggi

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