Patente di categoria B o BE e le nuove regole

La patente di categoria B costituisce un’eccezione alla regola riguardo al traino dei rimorchi con massa massima ammissibile superiore a 750 chilogrammi, poiché, mentre il traino dei rimorchi con veicoli per la guida dei quali è necessaria una patente di categoria C1, D1, D1 o D è limitato ai soli rimorchi leggeri, cioè quelli che hanno una massa massima ammissibile non superiore a 750 chilogrammi, altrimenti è necessario aver conseguito la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE, con la patente di categoria B si possono guidare anche complessi di veicoli costituiti da una motrice di categoria B e da un rimorchio o semirimorchio non leggero, se sono rispettate alcune limitazioni e prescrizioni.

Sino al 18 gennaio 2013 era sufficiente aver conseguito la patente di categoria B e non necessitava l’estensione E, se il rimorchio trainato aveva una massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 chilogrammi (cioè si trattava di un c.d. rimorchio leggero), anche se il complesso risultante superava 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico (ovviamente la combinazione può così raggiungere 4,25 tonnellate di massa complessiva a pieno carico). Ovvero, se il rimorchio superava 750 chilogrammi di massa complessiva a pieno carico, non era necessaria l’estensione E se tale massa non era superiore alla massa a vuoto della motrice e se il complesso risultante non superava 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico. Al di fuori di tali condizioni era necessario aver conseguita la patente di categoria B+E, che consentiva di guidare un complesso di veicoli formato da una motrice di categoria B e un rimorchio non leggero, senza altri limiti, salvo, ovviamente, quelli tecnici previsti per la massa trainabile dalla motrice, limitazione che però non riguardava la categoria di patente necessaria. Con la nuova direttiva 2006/126/CE e con la conseguente sostituzione dell’articolo 116 del codice della strada, ai fini dell’individuazione della categoria di patente necessaria alla guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio non leggero, ha perso qualsiasi rilevanza il rapporto tra la massa a vuoto della motrice e la massa massima ammissibile del rimorchio.

Con la nuova formulazione dell’articolo 116, in ossequio alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE, ferma restando la possibilità di trainare un rimorchio leggero con un veicolo di massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate e con un numero di posti non superiore a 8, oltre il conducente (e quindi, come in passato, l’aggancio di un rimorchio leggero consente al complesso di raggiungere la massa massima ammissibile di 4,25 tonnellate e la guida con la sola categoria B), rimane sufficiente la sola patente categoria B anche se il rimorchio supera 750 kg, ma a patto che il complesso risultante non superi 3,5 tonnellate. Quindi, nei limiti della massa trainabile, al conducente titolare della sola patente di categoria B, è consentito il traino di rimorchi non leggeri in qualunque combinazione, con il solo limite della massa complessiva di 3,5 tonnellate; tuttavia, se il complesso risultante supera 3,5 tonnellate, gli Stati Membri possono richiedere il completamento di un percorso formativo, ovvero il superamento di una prova pratica di capacità e comportamento [1], ovvero scegliere entrambe le opzioni. La patente di categoria B che abilita alla guida di un complesso di massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 4,25 tonnellate, formato da un autoveicolo di categoria B e da un rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg, è contraddistinta dal codice unionale “96”[2], iscritto nella colonna 12 nel retro della patente formato card, in corrispondenza della categoria B.

L’Italia, esercitando le facoltà concesse dalla direttiva 2006/126/CE, ha disposto prova di capacità e comportamento su veicolo specifico al fine del rilascio della patente di categoria B integrata dal codice “96”

Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione di guida unitamente al codice unionale “96” deve sostenere sostiene la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, in conformità ai contenuti di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011, su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata supera 750 chilogrammi, in modo che la massa massima autorizzata del complesso, superiore a 3500 chilogrammi, sia tale da non superare i 4250 Kg. Nello svolgimento della prova deve essere presente a fianco del conducente una persona in qualità di istruttore, titolare di patente della stessa categoria richiesta rilasciata da almeno 10 anni, ovvero di categoria superiore, nonché l’esaminatore di cui all’art. 121, comma 3, del codice della strada. da: vigilaresustrada.it

Redazione MotoriOggi

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