Spesso si dibatte se, nel caso in cui queste somme non vengano corrisposte spontaneamente, le stesse siamo immediatamente “precettabili”, in virtù del provvedimento che le pone a carico nella misura del 50%.
Per esprimerci in termini più giuridici, il dubbio è se sia sufficiente una generica condanna a rimborsare una quota (50%) di una somma incerta perché nel momento in cui questa somma si concretizza divenga ipso facto un “diritto certo, liquido ed esigibile”, come recita l’articolo 474 del codice di procedura civile.
Ovvero se, pur premesso l’obbligo di rimborso, manchi nel caso la certezza e l’esigibilità, e occorra quindi un giudizio di accertamento volto a determinare nel contraddittorio delle parti le somme dovute.
Non è questione da poco, anche perchè evidentemente se di questo si tratta siamo in presenza di una situazione molto probabilmente conflittuale tra i coniugi.
Ebbene: la Terza Sezione della Cassazione Civile, nella sentenza 11316 del 23/05/11, afferma l’autosufficienza del generico provvedimento di rimborso.
Lo fa, peraltro, in maniera alquanto prudente, quasi a voler circoscrivere la portata potenzialmente devastante della decisione.
Infatti, nel mentre afferma la non necessarietà di un ulteriore accertamento relativamente alla quantificazione, si cautela limitando la portata alle sole spese mediche e scolastiche (e quindi non genericamente a tutte le spese straordinarie) e peraltro “con riferimento allo specifico caso in esame” (e con tale espressione sembra di capire che la Corte, data la somma di cui si discute -inferiore ai 1000 euro – abbia in realtà cercato una soluzione basata più sulla equità sostanziale che non sul diritto).
Resta a questo punto da vedere come reagiranno i giudici sul territorio: mi permetto di dire che seppur si possano comprendere da un punto di vista pratico i motivi che hanno portato a questa pronuncia, gli effetti potrebbero risultare devastanti, laddove inseriti in realtà già conflittuali.
Staremo a vedere, e qui daremo conto dell’evoluzione della vicenda.
* * *
Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2011, n. 11316
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
*********************** – Presidente
********************** – Consigliere
********************** – Consigliere
************ MUSSO ***** – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7532-2009 proposto da:
*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell’avvocato *****, rappresentato e difeso dall’avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; – ricorrente –
e contro
*****; – intimato –
avverso la sentenza n. 23/2008 del GIUDICE DI PACE di TAVERNA, emessa il 01/10/2008, depositata il 17/10/2 008; ****** 18/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2011 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ********************************** che ha concluso per accoglimento del 1^ motivo assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
1.1. ***** si è opposto al precetto di pagamento di Euro 901,44 (oltre ulteriori interessi e spese), intimatogli addì 11.12.07 dalla moglie ***** quale quota di contribuzione alle spese mediche e scolastiche dei figli a lei affidati e posta a carico del marito con il provvedimento di separazione consensuale, dolendosi: della mancata considerazione del pregresso pagamento di Euro 400 in acconto del dovuto; della mancata notifica del titolo esecutivo; della carenza di titolo esecutivo.
1.2. Oppostasi l’intimante, il giudice di pace di Taverna ha, con sentenza n. 23/08 pubbl. il 17.10.08, respinto l’opposizione, ritenendo sussistente il titolo esecutivo anche per il tipo di spese poste a base dell’opposto precetto e negando la prova dell’imputazione dell’acconto prospettata dall’opponente, con condanna di questi alle spese.
1.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il *****, affidandosi a tre motivi; ma non deposita controricorso l’intimata.
Motivi della decisione
2. Il ricorrente formula tre motivi ed in particolare:
2.1. con un primo motivo, di violazione dell’art. 474 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che le somme non corrisposte a titolo di rimborso spese, rese oggetto dell’atto di precetto, non costituiscono un diritto certo, liquido ed esigibile; e formula il prescritto quesito in ordine al profilo di violazione di legge;
2.2. con un secondo motivo, di violazione dell’art. 479 c.p.c., comma 1, art. 480 c.p.c., commi 1 e 2 e vizio di motivazione, censura la preterizione della questione sulla nullità derivante dalla mancata notificazione del titolo in forma esecutiva; e formula il prescritto quesito in ordine al profilo di violazione di legge;
2.3. con un terzo motivo, di vizio di motivazione, si duole in ordine al mancato scomputo dalla somma precettata di quanto pagato nelle more.
3. Ritiene il collegio che il ricorso non possa essere accolto.
4. In particolare, il primo motivo non è fondato, benchè sia necessario correggere la motivazione della sentenza gravata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.; ed al riguardo:
4.1. per principio generale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, benchè all’imprescindibile condizione che l’oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato (tra le altre, in ordine agli obblighi idoneamente identificati in un simile provvedimento: Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass. 30 giugno 2006, n. 15084), o, a tutto concedere, delimitabile o quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (tra le molte: Cass. 8 luglio 1977, n. 3050; Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816);
4.2. ed è poi vero che questa stessa Corte ha affermato che il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie (senza altra specificazione) relative ai figli, richiede, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. 474 c.p.c., comma 1, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758);
4.3. e tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui si discute impongono, ad avviso del collegio e se non altro con riferimento allo specifico caso in esame, di escludere l’applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sè sole considerate (quali quelle per cui pacificamente è causa nel caso di specie e con esclusione quindi di spese “straordinarie” intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perchè il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi;
4.4. può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, nè a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici: poichè invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell’art. 148 c.c., può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l’istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola od istituzione superiore od universitaria frequentata; e rientra nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità in rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine;
4.5. la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum;
4.6. la determinazione del quantum di tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche – attesa la natura della funzione da esse esercitata e la particolare attendibilità da riconoscersi, in via di principio e impregiudicata la possibilità di una loro contestazione, ai documenti da esse rilasciati – o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi;
4.7. certamente, attesa la notorietà dell’evenienza di un’esasperata conflittualità tra i coniugi in fase di separazione, il provvedimento di affidamento bene ed opportunamente potrebbe prevedere già dalla sua formazione in modo espresso una tale modalità od altra equipollente, per soddisfare l’esigenza di prevenire quanto più possibile le occasioni future di scontro tra i coniugi in fase di separazione o divorzio e la moltiplicazione – non indispensabile – di disagi e dispendi di energie non solo processuali nelle fasi e nei tempi successivi;
4.8. nondimeno, poichè una tale modalità (determinazione del quantum sulla base di documentazione rilasciata da strutture pubbliche od altri soggetti specificamente indicati nel titolo o concordati tra i coniugi) corrisponde – anche in tal caso per nozioni di comune esperienza – a criteri di ordinaria frequenza statistica, la medesima può prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al titolo, ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a completarne il comando e ad evitare la necessità, il disagio ed il dispendio di nuovi reiterati preventivi ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o scolastiche ordinarie, come è pacifico trattarsi nel caso di specie;
4.9. beninteso, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di contestare la riferibilità dell’esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato, vuoi perchè si metta in dubbio la sussistenza del fatto costitutivo con la doglianza sulla sussistenza stessa dell’esborso, ovvero sulla qualificazione della spesa come medico-sanitaria o scolastica necessaria (ad es., spese meramente voluttuarie, quali un intervento meramente estetico o un corso non finalizzato ad esigenze di istruzione, ma di mero svago od intrattenimento), vuoi perchè si lamenti la violazione delle modalità di decisione sulle attività cui le spese si riferiscono (dovendo comunque quelle di maggiore interesse, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma 3, spettare al comune accordo dei genitori, salva diversa disposizione del giudice: Cass. 28 gennaio 2009, n. 2182), o per altra ragione: ma tale diritto può bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, a precetto o a pignoramento;
4.10. si rende così meramente eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si riserva alle effettive ipotesi di oggettiva controvertibilità, scongiurando l’ineluttabilità di un ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della cognizione per la formazione di altro tìtolo esecutivo; del resto, dal rischio di abuso da parte del genitore affidatario l’altro è adeguatamente tutelato, sia pure a prezzo di dispiegare l’opposizione, dalla responsabilità aggravata del creditore che abbia agito in via esecutiva senza la normale prudenza, già prevista dall’attuale formulazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, (e salva pure l’applicabilità del terzo comma di tale norma, come introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69);
4.11. in definitiva, ritiene il collegio che, in adeguamento dei principi generali di cui al punto 4.1. alle peculiarità delle esecuzioni in materia di diritto di famiglia, la conclusione rigorosa di Cass., n. 1758 del 2008, della necessità di un indefinito reiterato ed ulteriore ricorso al giudice della cognizione per la formazione di una pluralità di nuovi titoli esecutivi, va allora temperata e mantenuta ferma con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, siccome riguardanti eventi il cui accadimento sia oggettivamente incerto: al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma 2, quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità; ed impregiudicato beninteso il diritto dell’altro genitore di contestare – ex post ed in sede di opposizione all’esecuzione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione – la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore;
4.12. in tali sensi integrata o corretta la motivazione della gravata sentenza, può così rigettarsi il motivo di ricorso relativo alla carenza di valido titolo esecutivo, quest’ultimo effettivamente ravvisandosi nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
5. Sono invece inammissibili gli altri due motivi di ricorso:
5.1. quanto al secondo, non viene analiticamente riportata o trascritta, in violazione del principio di autosufficienza, la relata di notifica, nonostante i relativi passaggi fossero indispensabili per la concreta individuazione dell’atto notificato, come operata con la pubblica fede che normalmente assiste ogni atto pubblico; d’altra parte, non è neppure indicato o prodotto separatamente l’atto notificato, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis: tanto non potendo evincersi dal generico riferimento al fascicolo di primo grado contenuto nell’indice in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio di cassazione;
5.2. quanto al terzo, ai sensi del capoverso dell’art. 366-bis c.p.c. – ancora applicabile (nonostante la sua successiva abrogazione) alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione del provvedimento impugnato, stando alla disciplina transitoria della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 – è necessario un momento di riepilogo o di sintesi per le doglianze di vizio di motivazione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; tra le ultime: Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), occorrendo la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso che indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (tra le altre, v. le citate Cass., ord. n. 16002 del 2007 e Cass., ord. n. 27680 del 2009); e, nel caso di specie, tale passaggio conclusivo sintetico manca del tutto.
6. In conclusione, sia pure con la correzione della motivazione in ordine al primo motivo di ricorso, la gravata sentenza non può essere cassata ed il ricorso va rigettato; e non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
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