Nessuna multa per guida con il cellulare in mano se la telefonata : in tale caso scatta lo stato di necessità che costituisce una giustificazione all’uso del telefonino e, quindi, impedisce la contravvenzione per violazione del codice della strada. A dirlo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Perugia [1].
Il caso tipico è quello del conducente avvisato del grave peggioramento dello stato di salute del parente, la cui presenza viene richiesta urgentemente da un’altra parte della città. È naturale che, per ottenere l’annullamento della multa, non è sufficiente la semplice affermazione dello stato di necessità, ma bisognerà dimostrare, con documentazione seria (per es. i certificati medici), quanto affermato.
La vicenda
Una donna otteneva l’annullamento della multa elevatale perché trovata, dalle forze dell’ordine, alla guida con il telefonino, dimostrando che la chiamata le era stata effettuata dalla clinica ove era ricoverata la nonna, le cui condizioni di salute erano notevolmente peggiorate.
La sentenza
La legge [2] stabilisce che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima oppure in stato di necessità o di legittima difesa. Ebbene, secondo la sentenza in commento lo stato di necessità invocato dalla ricorrente risponde a tutti gli estremi previsti dalla legge e dalla Cassazione per giustificare il conducente. Proprio la Suprema Corte ha più volte spiegato che “lo stato di necessità previsto dalla legge come causa di esclusione della responsabilità è ravvisabile solo in presenza dei requisiti richiesti dal codice penale [3] ossia:
– un pericolo imminente: in altre parole l’azione illecita (la guida col cellulare, in questo caso) deve essere stata determinata dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona;
– il pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall’agente;
– il pericolo non deve essere evitabile attraverso altre condotte: in pratica, non ci deve essere, per il trasgressore, la possibilità di compiere un’azione alternativa lecita;
– in ogni caso la condotta illecita (che viene scusata) deve essere sempre proporzionata al pericolo al quale si reagisce.
La giurisprudenza è però poco restia ad accettare motivazioni che riguardino il precario stato di salute del conducente (è il caso di chi chiami al cellulare il medico, mentre guida, perché si sente male o per avvisare un familiare che si sta per fare ricoverare in ospedale). Una situazione di malessere fisico e di urgenza poco si conciliano con la guida e, tantomeno, con il cellulare in mano.
Fonte: www.laleggepertutti.it
[1] G.d.P. Perugia, sent. n. 507/14. [2] Art. 4 L. n. 689/1981. [3] Art. 54 cod. pen.
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