In questi giorni, nella Gazzetta della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2015, ai fini dell’attuazione della Direttiva 2011/82/2015 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Questo provvedimento, infatti, regolamenta l’accesso telematico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati, in possesso del Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di informazioni con gli Stati membri della UE.
È opportuno riportare alcune norme in esso contenute al fine di dare giusto spazio agli utenti specificando che la norma entrerà in vigore dopo il 30esimo giorno dalla pubblicazione avvenuta in data 24/09/2015.
L’ambito di applicazione del decreto disciplina l’accesso, con modalità telematiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati in possesso dello stesso Ministero dell’interno, al fine di consentirne lo scambio con gli Stati membri dell’Unione europea.
Le definizioni in esso contenute sono:
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per “direttiva”, la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;
b) per “decreto” il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, di attuazione della citata direttiva 2011/82/UE;
c) per “veicolo”, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o merci;
d) per “interessato” la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; e) per “intestatario del veicolo” la persona al cui nome è immatricolato il veicolo;
f) per “Banca Dati C.E.D.” il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
L’accesso alle informazioni è disciplinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto, l’accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai veicoli ed ai numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell’interno conservati nella Banca Dati C.E.D. avviene secondo le modalità di cui all’allegato tecnico che fa parte integrante del presente decreto.
I dati personali sono protetti dal disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
L’accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, ai dati custoditi nella Banca Dati C.E.D., relativi ai veicoli ed ai numeri di targa rubati, avviene con modalità telematica tramite l’uso di un servizio web di accesso (web service). Tale servizio consente di effettuare un’interrogazione alla Banca Dati C.E.D. utilizzando come criterio di ricerca la targa di un veicolo (tra quelli immatricolati in Italia, con esclusione di “natanti”, “imbarcazioni” e “navi”) ed una specifica data, per conoscere se il numero di targa risulti oggetto di furto o smarrimento alla data specificata.
Le interrogazioni, che vengono tracciate automaticamente da entrambi i sistemi, quello fruitore (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e quello erogatore (Ministero dell’interno), richiedono un’apposita chiave, denominata “data di ricerca”, che rappresenta la data dell’infrazione, in conformità dell’allegato I del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, per evitare interrogazioni non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità del decreto legislativo n. 37/2014.
In caso di riscontro positivo all’interrogazione, la Banca Dati C.E.D. fornirà un messaggio con le seguenti informazioni relative allo stato della targa richiesta, alla “data di ricerca” indicata:
“rubata/smarrita”
non “rubata”/non “smarrita”
“rubata/smarrita” in data ignota.
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