Incidente stradale, rimorchio che si stacca in autostrada, responsabilità del proprietario del rimorchio

Con sentenza n. 17206 depositata il 27 agosto 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di una compagnia assicuratrice, avverso la pronuncia con cui la stessa veniva condanna al risarcimento dei danni occorsi alla resistente.

È interessante analizzare quanto riportato in questo provvedimento, il quale trova origine in un sinistro stradale nel quale un autocarro tampona senza colpa un rimorchio che in quel istante si era staccato dalla motrice.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto responsabile il proprietario del rimorchio che si è staccato lungo l’autostrada rimanendo fermo nella corsia di marcia provandolo inevitabilmente un incidente stradale.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza non definitiva pubblicata il 21 luglio 2009, accogliendo l’appello principale, condannò le convenute in solido a risarcire il danno sofferto dall’appellante, rigettando l’appello incidentale, e, con sentenza definitiva pubblicata il 24 maggio 2012, determinò il danno non patrimoniale spettante all’appellante principale e condannò le appellate, in solido tra loro, al versamento, detratti gli acconti già corrisposti, rivalutati alla data della pronuncia, oltre interessi; pose a carico delle appellate le spese di CTU e quelle due gradi di giudizio.

L’unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 149 C.d.S. (decreto legislativo n. 285 del 1992), 2043, 2054 cod. civ. e 41 cod. pen., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

Effettivamente il disposto di cui all’art. 149 prevede che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

Questo principio della norma sulla circolazione è stato l’input che ha permesso alla compagnia di assicurazioni di censurare la sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’art. 149 C.d.S. ed ha ricostruito il sinistro non come tamponamento, ma come scontro tra l’autocarro Iveco guidato dall’appellante e l’ostacolo fermo rappresentato dal rimorchio lasciato lungo la carreggiata dall’autotreno di proprietà della società appellata, ritenendo questo evento non prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva.

Secondo la ricorrente principale la norma del codice della strada su menzionata si dovrebbe applicare al caso di specie, perché anche l’arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione ed a tale ipotesi si dovrebbe ricondurre anche quella di un rimorchio che, staccatosi dalla motrice, si arresti sulla carreggiata.

Dato ciò, il conducente del veicolo sopraggiungente avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo, mantenendo la distanza di sicurezza, sicché l’avvenuta collisione porrebbe a suo carico la presunzione della relativa inosservanza.

La Corte ha ribadito che l’art. 149 del codice della strada introdotto con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 non si applica nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, per come è fatto palese anche dalla lettera del primo comma. Questo, nel suo inciso iniziale, fa espresso riferimento alla situazione che si verifica “durante la marcia” dei veicoli, imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza, “rispetto al veicolo che precede”, vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l’arresto tempestivo onde evitare collisioni.

I precedenti citati in ricorso a sostegno della tesi della ricorrente si riferiscono a fattispecie in cui il veicolo tamponato, regolarmente circolante, si sia fermato peresigenze connesse alla circolazione (cfr. Cass. n. 19493/07, n. 12108/06); analogamente è a dirsi per tutti i precedenti citati in memoria (cfr., oltre quelli riferiti l’ipotesi tipica del tamponamento tra veicoli in movimento, Cass. n. 4021/13, relativo a tamponamento a catena di veicoli incolonnati; Cass. n. 11444/98, relativo a veicolo fermo per precedente incidente). Va, in particolare affermato che la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 del codice della strada non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass. n. 27134/06).

La norma pertanto non è applicabile al sinistro per cui è ricorso, che si è verificato perché il rimorchio si è staccato dalla motrice dell’autotreno – per come ricostruito dalla sentenza, sul punto non contestata dalla ricorrente.

L’assunto della ricorrente secondo cui questa ragione della decisione verrebbe ad essere superata mediante l’applicazione dell’art. 149 del codice della strada resta confutato da quanto già detto in merito all’inapplicabilità di questa norma, nonché in merito all’indagine del giudice di merito che non ha ravvisato alcuna colpa nella condotta di guida del veicolo sopraggiungente.

Ed invero, una volta esclusa la presunzione di colpa del conducente del veicolo che si è scontrato con un altro fermo sulla carreggiata, a causa di un vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione, ed escluso altro comportamento colpevole dello stesso conducente (arg. da Cass. n. 4754/04, impropriamente citata a sostegno del ricorso), resta operante la presunzione di responsabilità del proprietario del secondo veicolo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2054 cod. civ. In conclusione, il ricorso principale va rigettato.

Da ciò è emerso che la compagnia assicuratrice del ricorrente impugnava la pronuncia di merito, nella parte in cui i giudici territoriali non avevano ritenuto applicabile al caso di specie, la disposizione di cui all’art. 149 C.d.S.

La Corte di Cassazione, ha affermato che la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza ex art. 149 C.d.S. non concerne l’ipotesi di tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

Nel caso de quo, va dunque esclusa la presunzione di colpa a carico del conducente che si è scontrato con il rimorchio fermo nella carreggiata, restando esclusivamente operante la presunzione di responsabilità del proprietario del rimorchio medesimo ex art. 2054 c.c., il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

 Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .

 Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

 In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Redazione MotoriOggi

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