I controlli nei confronti di soggetti che utilizzano carburante per usi agevolati in agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno dell’illecito utilizzo di detti prodotti per finalità non consentite, quali ad esempio l’impiego sulla propria autovettura per uso autotrazione, sono ormai costanti.
I carburanti utilizzati in agricoltura (gasolio agricolo), soggetti ad un’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta in funzione dell’uso specifico, hanno un prezzo nettamente inferiore rispetto ai prodotti petroliferi utilizzati per la “normale” autotrazione immessi negli automezzi dei privati; tale differenza di prezzo, soprattutto in periodi caratterizzati da consistenti aumenti legati alla quotazione del barile di petrolio, induce talune persone a risparmiare molto denaro utilizzando gasolio per usi agevolati al fine di circolare con la propria autovettura.
Un esempio classico, relativo al 2011, è quello del controllo eseguito dalla Finanza di Faenza nei confronti di un’azienda agricola: le Autorità appurarono che l’imprenditore deteneva illecitamente circa 1.250 litri di gasolio agricolo non documentato nell’apposito “libretto U.M.A.” (utenti motori agricoli) e non giustificato da alcun documento fiscale. Immediati, quindi, sia il sequestro del prodotto che la denuncia del responsabile.
Ma cos’è il libretto U.M.A? Viene rilasciato annualmente dall’apposito ufficio della Provincia e riporta, oltre alla rimanenza di prodotto dell’anno precedente, l’indicazione del quantitativo di gasolio o di benzina agevolati che l’azienda può acquistare nel corso dell’esercizio, calcolato sulla base di diversi parametri, quali ad esempio l’estensione dei terreni agricoli lavorati; ovviamente tali prodotti dovranno essere utilizzati dall’azienda per lavori agricoli.
Il comportamento illecito, oltre ad essere sanzionato in via amministrativa, è soggetto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto previsto come reato dal D.Lgs. 504/1995 (c.d. “Testo Unico delle Accise”) e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due a dieci volte l’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro.
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