Diritto all’oblio: quando i nostri dati devono essere cancellati da Internet e da Google?

Letizia Pieri 09/03/16
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Il mese scorso Google ha comunicato di aver intenzione di migliorare la gestione dei link cancellati dalle SERP, così come previsto dal diritto all’oblio. Si tratta di un cambiamento della pratica ampiamente richiesto e voluto dagli enti europei impegnati nella tutela della privacy.

Ma che cos’è concretamente il diritto all’oblio e che cosa implica? Ne parliamo con l’esperto in materia, l’Avv. Angelo Greco del foro di Cosenza, anche direttore del giornale “La Legge per tutti”.

1) Avvocato Greco, con la locuzione “diritto all’oblio” in diritto che cosa si intende?

Come dice la parola stessa, il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati. Spetta a ciascun cittadino di cui i giornali, i telegiornali o qualsiasi altro media abbia parlato. Nasce come diritto di chi abbia ricevuto una condanna a non veder più pubblicato il proprio nome dopo che la notizia non sia più di pubblico interesse. Questo perché i presupposti per la liceità della stampa sono: I) verità della notizia; II) pubblico interesse per la notizia; III) attualità della notizia. Una notizia vera ma non più attuale non può quindi essere ripubblicata su un giornale.

Quando si parla, pertanto, di diritto all’oblio si intende il diritto di ogni reo, che abbia già scontato la propria condanna, a veder cancellato il proprio nome dalla cronaca relativa al fatto criminoso ormai passato. Una notizia che indichi il sig. Mario Bianchi come responsabile di un furto di una mela o dell’omicidio del proprio vicino di casa non può essere riproposta quotidianamente sui giornali, quando la vicenda abbia perso l’interesse pubblico e non sia più attuale.

Questo perché – per quanto possa inorridire i giustizialisti – la pena esaurisce ogni punizione per il colpevole. Non possono esservi altre sofferenze per il reo se non quelle previste dalla legge. E non vi è dubbio che nessun reinserimento sociale sarebbe possibile per l’ex malvivente se la comunità viene posta nella condizione perpetua di collegare il nome di questi al suo passato criminoso.  Immaginiamo che una legge preveda l’obbligo, per chiunque riporti una condanna, giusta o ingiusta, recente o remota, civile, penale o anche amministrativa (si pensi a un divieto di sosta), di camminare con un cartello addosso con scritto “Sono stato condannato”.

Ora, se per la carta stampata il problema si pone raramente, atteso che il giorno dopo la pubblicazione di una notizia, quella stessa carta viene utilizzata per pulire i vetri delle finestre di casa, non è così su internet dove le notizie restano pubblicate tendenzialmente in perpetuo (o meglio, per tutta la vita del giornale). Dunque, Il web si trasformerebbe allora in una gogna elettronica a vita.  Così, come viene imposto alla carta stampata di non ripubblicare notizie ormai trascorse, la stessa regola vale sul web.

Per comprendere meglio il problema, vi parlerò di come è nato il diritto all’oblio. Una delle prime pronunce deriva da un particolare caso giudiziario. Un noto quotidiano nazionale indisse un gioco a premi: esso consisteva nella ripubblicazione di vecchie “prime pagine” di cui i lettori dovevano indovinare la data, sulla base della lettura delle notizie. Un giorno, una di queste “prime pagine” conteneva il trafiletto con la notizia di un omicidio, con in chiaro il nome dell’assassino.

Erano passati diversi anni dall’episodio e quest’ultimo si rivide nuovamente pubblicare il proprio nome in bella mostra. Fece causa al giornale e vinse. Si tratta di un caso limite e fa comprendere come raramente il problema si possa porre con la stampa (a meno di qualche giornalista che si accanisca contro un personaggio specifico). Sul web, invece, siamo tutti esposti al rischio di lesione del diritto all’oblio. Anche chi ha rubato una mela, se il sito internet locale ne parla.

2) Su quali presupposti si basa il diritto all’oblio?

Non esiste purtroppo una legge che regolamenti il diritto all’oblio (si tratta di una elaborazione giurisprudenziale), il che pone il problema di determinare dopo quanto tempo una notizia non sia più attuale (venendo meno il terzo requisito della stampa di cui ho parlato poc’anzi). Tutto è rimesso al giudice, che valuta ovviamente secondo la propria coscienza e in base al caso concreto. Qui la vera debolezza dell’istituto. Dopo quanto tempo il sig. Rossi può chiedere al portale web che ha parlato del suo rinvio a giudizio di cancellare la pagina? Un anno? Due? Tre? Nessuno può dirlo ancora. Tuttavia, qualche caso giurisprudenziale fissa tale termine in due/tre anni dal fatto storico.

3) Come si può ottenere la cancellazione dei propri dati dai risultati di Google e da Internet?

Sicuramente il metodo più semplice e risolutivo è inviare una diffida al titolare dei contenuti, ossia il giornale web. A tal fine è sempre meglio valersi di uno studio legale specializzato in diritto all’oblio. Una sentenza della Cassazione del 2012, il titolare del contenuto può operare in uno dei seguenti modi: I) rimuovere la pagina; II) eliminare i tag che ne consentono l’indicizzazione; III) rimuovere il nome del soggetto citato (coi relativi tag).

In mancanza di adempimento, si può procedere al procedimento civile in via d’urgenza ex art. 700 cpc (che non consente però la richiesta di risarcimento). Il ricorso in via d’urgenza viene normalmente accolto. Esiste solo un triste precedente del tribunale di Macerata, in cui il giudice ha ritenuto non sussistente il requisito dell’urgenza, forse poco consapevole di quanto velocemente si diffondono i dati sul web. L’urgenza che giustifica la concessione di un provvedimento “ex articolo 700” viene meno – stando alla sentenza – quando ormai è passato molto tempo dalla pubblicazione del contenuto denigratorio sul blog o sul sito, e quindi è stato ormai letto dalla collettività.   In questi casi non ci sono ragioni di privilegio che giustifichino la possibilità per il cittadino di chiedere un ricorso d’emergenza; bisognerà, per forza, fare la lunga trafila della causa ordinaria, coi suoi tempi infiniti.

Una sentenza ineccepibile sotto l’aspetto strettamente (e anche “astrattamente”) giuridico; ma che dimentica quanto, a volte, siano lunghi i nostri processi. Le infinite serie di udienze potrebbero far sì che a leggere il contenuto siano anche le successive generazioni, estendendo il danno a macchia d’olio.  Il caso tipico che, spesso, mi capita in studio è quello del genitore che, volendo far valere il proprio diritto all’oblio, si preoccupa del figlio che sta crescendo e che, di lì a breve, potrebbe essere in grado di leggere il nome del padre o della madre messo alla berlina sulla rete.

E così, ritengo, l’urgenza andrebbe valutata non solo in senso orizzontale (con riferimento alla collettività esistente al momento della pubblicazione), ma anche verticale (ossia con riferimento a coloro che potrebbero, nel futuro, entrare in contatto con il contenuto illecito). Non dimentichiamo, infatti, che quando si parla di internet si ha a che fare con una risorsa sempre disponibile nel tempo. Se infatti la carta stampata dei tradizionali giornali finisce per essere, già il giorno dopo, uno strumento per lavare i vetri delle case, con internet ciò non avviene e la vittima è sottoposta a una gogna infinita.

Un secondo metodo è quello del ricorso al Garante della Privacy.

Infine, una sentenza della Corte di Giustizia del 2014 (C. Giust. UE, causa C-131/12, pubblicata il 13.05.2014, dalla Grande sezione ha dichiarato Google co-responsabile in quanto, trattando i dati degli utenti (indicizzando i relativi nomi presenti sulle pagine web), ne deve anche rispondere. Il che significa che le pagine vanno eliminate dai risultati delle ricerche.  Tuttavia le richieste inoltrate al motore di ricerca (che ha predisposto un link ad hoc per la cancellazione dei link) non sortiscono quasi mai risultati apprezzabili. Google ha infatti comunicato una serie di ipotesi in cui non procede alla cancellazione come nel caso di responsabilità professionale o notizie di carattere penale (in buona sostanza l’80% delle richieste di cancelazione).

4) Quando i fatti di cronaca e gli eventuali precedenti giudiziari dei cittadini devono essere cancellati da Internet e dall’indicizzazione su Google?

Come detto, questo non lo dice né la legge, né la storica sentenza della Corte di Lussemburgo del 2014. La vicenda si riferiva alla richiesta di cancellazione di un fatto di cronaca di ben 16 anni prima, ma i nostri tribunali e il Garante della Privacy accordano tutela già dopo pochi – a volte pochissimi – anni dal fatto e dalla pubblicazione della news [1].

Importante è poi la natura delle notizie su eventi criminali o penalmente rilevanti: la gravità del crimine e il tempo passato sono i due assi cartesiani per stabilire la durata della notizia. Se nel caso di crimini minori per i quali sono passati molti anni è facile ottenere la cancellazione, il tempo non influisce su aspetti per cui prevale il pubblico interesse: si pensi al caso di un soggetto condannato per abusi sessuali che viene in considerazione per un ruolo di insegnante o al caso di soggetti condannati per frode che vengono in considerazione per posizioni di amministratori. Anche casi di politici che si ritirano fanno comunque restare di prevalente interesse pubblico le notizie sulle attività di quando erano in carica.   Un ulteriore elemento di valutazione è la dimensione pubblica del soggetto interessato.

Gli individui con un chiaro ruolo nella vita pubblica (politici, amministratori delegati di grandi aziende, celebrità, leaders religiosi, star dello sport, esponenti del mondo dello spettacolo): in questi casi le richieste di de-indicizzazione provenienti da tali soggetti pubblici e famosi non sono pienamente giustificabili poiché l’interesse del pubblico a ricercare e ad accedere alle informazioni che li riguardano in base ad una ricerca nominativa è prevalente (“overriding”) sulla privacy dei richiedenti. Il discorso contrario vale per quei soggetti che svolgono un ruolo marginale nel contesto societario. L’importanza poi del fatto non giustifica la permanenza del nominativo del soggetto che ben potrebbe essere riportato con le semplici iniziali (salvo ovviamente cancellare i tag che collegano, a quel contenuto, il nome dell’interessato).

Un ultimo aspetto di cui tenere considerazione è la natura della notizia e la sua incidenza sulla vita economico-sociale della nazione. In tale ottica, hanno priorità alla cancellazione le seguenti notizie: a) false informazioni (per le quali dovrebbe sempre essere accolta una richiesta di cancellazione o aggiornamento). b) informazioni personali (come ad esempio immagini, numeri di telefono privati, recapiti, indirizzi, ecc.) e dati sensibili come informazioni sulla vita sessuale, sull’orientamento religioso, sulla salute, ecc. c) informazioni sui minori (per le quali le richieste di delisting dovrebbero prevalere, anche in rapporto alle convenzioni internazionali vigenti a protezione dei minori).

5) L’estensione della misura al di fuori dei confini nazionali, in altre parole rendendo la misura attiva a livello globale e non soltanto nel Paese del richiedente, così come è stato chiesto a Google, la ritiene una modifica concretamente attuabile?

Google ha di recente fatto sapere che, in caso di richiesta di cancellazione, provvederà non solo sul proprio dominio .it, .fr. ecc. Infatti, una delle prime contestazioni che fu mossa alla portata della sentenza è che la stessa può avere efficacia solo sul territorio europeo su cui appunto ha giurisdizione la Corte di Giustizia. Nulla, quindi, vieterebbe a Google di mantenere il link lesivo sul proprio dominio principale “.com” o in qualsiasi altra parte del globo. La decisione dei giudici, dunque, era apparsa pressoché inutile o, comunque, facilmente aggirabile.   Con maggior spirito collaborativo, però, Google ha appena dichiarato di voler cancellare i link non più pertinenti da tutte le proprie pagine, e quindi non solo da quelle delle varie versioni europee. Dunque, la rimozione riguarderà anche google.com. Nel caso di una richiesta ad esempio proveniente dall’Italia, Google rimuoverà i link dai suoi domini europei e anche da tutti gli altri domini accessibili dall’Italia come google.com.

I link nei domini extra-europei, però, rimarranno accessibili da tutti gli altri Paesi dell’Unione europea, così come continueranno a non essere toccati i risultati delle ricerche per chi si collega da territorio extracomunitario. Il punto principale della questione, tuttavia, non è tanto “fino a dove” si estende la cancellazione del link pregiudizievole, ma quando piuttosto avviene detta cancellazione. Difatti è davvero ridicola la percentuale di richieste di diritto all’oblio accolte dal motore di ricerca che, il più delle volte, si trincera dietro una non meglio dimostrata attualità della notizia e del pubblico interesse. E ciò anche per fatti risalenti a diversi anni prima. Insomma, Google – che dalla circolazione dei contenuti trae i propri guadagni – è particolarmente restrittivo nell’accettare le istanze presentate dagli utenti. Risultato: la de-indicizzazione dei contenuti resta tutt’oggi un lavoro per studi legali, impegnati nella richiesta alle testate giornalistiche o, in difetto, al Garante della Privacy o ai singoli tribunali.

 

Letizia Pieri

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