L’ufficio centrale elettorale della Cassazione spiega il proprio sì al referendum sul nucleare, dell’1 giugno scorso, depositando le motivazioni.
In particolare, “l’articolo 5 comma 1 non esprime solo programmi per il futuro ma detta regole aventi la forza e l’efficacia di una legge che apre nell’immediato al nucleare (solo apparentemente cancellato dalle dichiarate abrogazioni contenute in un provvedimento che completa le sue stesse revisioni abrogative con una nuova disciplina che conserva e anzi amplia le prospettive e i modi di ricorso alle fonti nucleare di produzione energetica)“.
Il termine di dodici mesi previsto dal decreto Omnibus “è in realtà regolativo di un rinvio (non di abrogazione) ma rimette la ripresa del nucleare ad un provvedimento adottabile dal Consiglio dei ministri entro il termine di dodici mesi … L’espressione ‘entro dodici mesi’, è uno spazio di tempo che non a caso ripropone il tempo di moratoria contemplata dal decreto legge modificato rivelando con ciò una costanza di intenti energetici nuclearisti e di tempi di loro realizzazione”.
L’articolo 5 comma 8, in definitiva, “non espunge il nucleare dalle scelte energetiche nuovamente disciplinate che era e resta obiettivo della richiesta di referendum … il riferimento generico da parte del legislatore alla necessità di diversificazioni delle fonti di energia, include la scelta di fonti nucleari invece escluse dalla volontà referendaria”.
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