Leggendo il disposto dell’art. 7 comma 8, si apprende che qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, deve stabilire, previa deliberazione della giunta, quali sono le aree destinate al parcheggio, ove vige la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane.
La norma stradale prevede che se vi è un area di sosta a “pagamento”, riconosciuta dalla segnaletica orizzontale di color blu, nelle immediate vicinanze, l’Ente deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Questa analisi ci porta alla Sentenza della Corte di cassazione, n. 4130/16 del 03/02/2016 pubblicata in data 03/03/2016, nella quale si evince che l’amministrazione comunale, al verificarsi di determinate condizioni, può derogare al predetto obbligo.
Più in particolare, i giudici di legittimità, hanno rigettato il ricorso presentato da un automobilista, adducendo che in funzione delle distanze dal centro storico, interessata da una consistente domanda di sosta, le cui condizioni di traffico giustificano la deroga al principio generale di cui all’art. 7 comma 8 del d.lgs. 285/92 (codice della strada) riconoscendo la legittimità della scelta discrezionale dell’amministrazione, insuscettibile di sindacato.
Gli stessi giudici hanno riportano in sentenza che le caratteristiche dell’area centrale storica, addirittura separata da questa dall’area di prima corona centrale, non supera la valutazione discrezionale dell’amministrazione ed indirettamente conferma la contingibilità che giustifica la deroga.
La Corte, pertanto, si è già pronunziata su ricorsi analoghi rigettandoli (Cass. Ord. 17/09/2014 nn. 24938 e 24939).
Sul lato pratico, all’automobilista, la Corte ha rigettato il ricorso, quindi deve pagare la sanzione amministrativa, inoltre, lo stesso deve pagare le spese di giudizio.
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