Revisore degli Enti locali siciliani: sorteggio in salsa siciliana

L’Assemblea Regionale Siciliana riscrive le norme sulla designazione dei revisori contabili nei Comuni, ma continua a dimenticare la questione della composizione dell’organo di revisione nei Comuni sotto i 15.000 abitanti. Con l’emendamento 11.19 alla legge finanziaria 2016 (non ancora pubblicata), l’A.R.S. ha  approvato la riforma del sistema di nomina dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, introducendo anche in Sicilia il sistema del sorteggio, ma con regole diverse da quelle nazionali. I dubbi sulla regionalità delle candidature.

La Regione affronta la questione della nomina dei revisori dei conti, ma non risolve tutti i problemi connessi.

L’Assemblea, in sede di finanziaria regionale, approva un emendamento che introduce il sorteggio dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali ma non recepisce integralmente il dettato normativo nazionale, creando diversi dubbi interpretativi.

Malgrado l’occasione fosse particolarmente propizia, il legislatore regionale continua a disinteressarsi anche della problematica della composizione dell’organo di revisione nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000.

Il legislatore regionale ha, invece, deciso, dopo anni, di applicare in Sicilia l’estrazione a sorte dei componenti dell’organo di revisione.

Finora l’organo di controllo economico-finanziario era eletto dal Consiglio comunale e rischiava di essere espressione di una precisa parte politica che sosteneva (o avversava) l’azione dell’esecutivo.

La nomina affidata alla sorte potrebbe ingenerare, però, un disimpegno di coloro che avevano deciso d’investire tempo e risorse in uno studio attento delle questioni che riguardano gli enti locali.

Comunque sia, anche in Sicilia i revisori dei conti di Comuni saranno scelti applicando l’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti attuativi.

A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale 2016, saranno scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

L’iscrizione nell’elenco avviene, quindi, nella sezione regionale di residenza del richiedente e nella/e fascia/e di enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione in ciascuna fascia.

Al momento dell’iscrizione, i richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e possono escludere uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali non intendono manifestare disponibilità a ricoprire l’incarico.

Per l’inserimento nell’elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno dieci crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica.

Per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità d’iscrizione nei predetti Registro o Ordine professionali, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisore presso enti locali.

Per il mantenimento nell’elenco deve essere comprovato annualmente il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall’elenco.

La richiesta d’iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.

A livello nazionale, le estrazioni a sorte dei nominativi dall’elenco, per la successiva nomina dei revisori da parte del consiglio dell’ente locale, sono effettuate dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza dell’ente locale interessato, in seduta pubblica e tramite sistema informatico.

Il processo d’individuazione, a livello nazionale, inizia con la creazione di una lista di “candidati sorteggiabili”, mediante la selezione, dall’universo degli iscritti all’elenco, di tutti i candidati che, al momento del sorteggio sono residenti nella regione dell’ente richiedente, non hanno escluso, in fase di domanda, la provincia di appartenenza dell’ente medesimo e sono iscritti nella fascia enti locali di appartenenza dell’ente medesimo.

Eventuali casi d’incompatibilità per raggiungimento del limite d’incarichi saranno verificati dall’ente interessato all’atto della nomina, come previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23.

In Sicilia, invece, i revisori dei conti degli enti locali saranno scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall’ente locale.

Non si comprende, quindi, se sussiste anche sull’Isola, come sarebbe giusto ed opportuno, un vincolo di territorialità regionale per partecipare al sorteggio, oppure è aperto a tutti i professionisti comunque iscritti nel registro dei revisori legali, mentre non è specificato il riferimento all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Secondo il testo ufficioso che si conosce (la norma non è ancora stata pubblicata) sembra che i professionisti siciliani siano destinati a subire, in casa, la concorrenza dei colleghi provenienti da tutti Italia, ma non possano concorrere per incarichi oltre lo Stretto.

Inoltre, sarebbe illogico pensare che il legislatore regionale abbia voluto limitare la selezione ai soli professionisti iscritti nel registro dei revisori legali, come si legge dal testo informale diffuso.

L’ammissibilità dei professionisti iscritti all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e la regionalità degli incarichi possono essere desunti dal riferimento all’applicazione dell’articolo16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148.

Se il testo definitivo dovesse essere quello che è stato portato diffuso in questi giorni, sarebbe necessario un ulteriore intervento chiarificatore dell’Assessorato alle Autonomie Locali.

Intanto, però, il primo bando emanato dal Libero Consorzio di Agrigento ha ammesso le candidature di professionisti provenienti dalle altre Regioni.

Il riferimento specifico della norma agli Enti Locali (e non solo ai Comuni), porta a ritenere che dal momento di entrata in vigore della legge finanziaria regionale 2016, siano assorbiti gli effetti della precedente legge, appena emanata, sugli organi di revisione degli Enti di area vasta.

La legge regionale 4 agosto 2015, n.15, recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane” aveva, con l’art. 22, sotto la dizione “Organi di revisione degli enti di area vasta”, disciplinato le modalità di nomina dei revisori dei conti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

L’art. 22 fa sempre riferimento alle norme nazionali per l’estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente di area vasta.

Per Liberi Consorzi e Città metropolitane, l’estrazione a sorte doveva essere effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l’ente di area vasta, secondo modalità stabilite con apposito decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Adesso per tutti gli Enti Locali, l’estrazione a sorte va eseguita pubblicamente, in una seduta del consiglio comunale appositamente convocato per la nomina del collegio dei revisori.

Non c’è alcun riferimento alla modalità elettronica del sorteggio, mentre viene specificato, incomprensibilmente, che il consiglio comunale debba essere convocato “appositamente”, portando a ritenere che sia esclusa la possibilità di inserire l’estrazione a sorte come un qualsiasi altro punto all’ordine del giorno.

Il secondo comma dell’art. 11 della legge finanziaria regionale, stabilisce che le Amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data della sua entrata in vigore, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l’albo pretorio e sulla GURS per un periodo non inferire a trenta giorni durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore.

Quello che rileva ai fini dell’obbligo dell’estrazione a sorte sembra essere il momento della scadenza dell’incarico dell’organo di revisore.

Non rileva sicuramente se prima della scadenza, l’Amministrazione abbia pubblicato un avviso per presentare le candidature ai fini dell’elezione o che sia già stato convocato il Consiglio comunale per procedere alla votazione.

Il problema, semmai, è quello se l’organo è scaduto prima dell’entrata in vigore della legge e non è ancora stato rinnovato.

La lettera della norma porterebbe a ritenere che non trovi applicazione l’obbligo dell’estrazione a sorte, ma la logica fa optare per applicare comunque il sorteggio per tutte le designazioni successive all’entrata in vigore della norma.

APPROVATO

Emd 11.19

Art. 11

Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali

  1. In applicazione dell’articolo16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall’ente locale.
  1. Ai fini del comma 1 le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l’albo pretorio e sulla GURS per un periodo non inferire a trenta giorni durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore.
  1. Il sorteggio di cui al comma 1 avviene, pubblicamente, in una seduta del consiglio comunale appositamente convocato per la nomina del collegio dei revisori.”

 

 

Luciano Catania

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