Nel frattempo, la Corte costituzionale torna a parlare del ruolo delle regioni nelle scelte di politica energetica nazionale. Dopo la sentenza n. 33 del 2011 – che sancisce l’obbligatorietà dell’acquisizione del parere della regione interessata dalla costruzione dell’impianto nucleare – la Corte ritorna sull’argomento con la decisione n. 165 del 12 maggio scorso.
Oggetto di entusiasmi e interpretazioni che spesso vanno oltre la lettera della motivazione, la pronuncia, pur compiendo uno slancio nella direzione della tutela delle competenze regionali in materia di nucleare, conferma il ruolo di comparsa delle regioni.
I fatti.
La disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima è l’art. 4, comma 2, terzo periodo, e il comma 4 del d.l. n. 78 del 2009, così come modificato in esecuzione di un’altra sentenza della Consulta, la n. 215 del 17 giugno 2010. Doppia dichiarazione di incostituzionalità, dunque, che riguarda da un lato, la previsione del potere sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle Regioni e degli enti locali; dall’altro, quella del potere sostitutivo del Governo, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa fra il Consiglio dei ministri e la regione o la provincia autonoma interessata dall’intervento in materia di energia.
Ebbene, in relazione al primo dei due poteri sostitutivi, il giudice costituzionale ritiene che l’art. 4, comma 2, terzo periodo, sia carente dei presupposti richiesti dall’art. 120 della Costituzione e dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativo della stessa disposizione costituzionale.
Per evitare equivoci, è bene precisare che la Corte non vieta l’esercizio del potere da parte del commissario, ma si limita a sancire l’incostituzionalità della disposizione là dove prevede l’esercizio del potere sostitutivo in presenza della mera inerzia della regione.
In coerenza, il commissario del governo potrà sostituirsi alle amministrazioni pubbliche, a condizione che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi previste dalla Costituzione (mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) e purché venga previamente assegnato all’ente inadempiente un congruo termine per mettersi in regola.
In relazione, invece, all’altro potere sostitutivo – vale a dire quello del Governo in caso di mancato raggiungimento dell’intesa – la Consulta, fa leva sull’attrazione in sussidiarietà, estendendone la portata.
In particolare, tenendo fede alle propria tradizione, precisa che, con riguardo agli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, va ammessa l’attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato delle funzioni amministrative e legislative riguardanti non solo l’individuazione, ma anche la realizzazione di detti interventi.
Anche in questo caso occorre sgombrare il campo da equivoci: ciò che discute la Corte non è il potere dello Stato di attrarre a sé funzioni relative al settore energetico – anzi l’attrazione costituisce garanzia di effettività e unitarietà – bensì il superamento incondizionato da parte dello Stato dell’intesa.
La Consulta, in particolare, sostiene che, nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà di funzioni rientranti nella materia di legislazione concorrente (come la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia) risulta necessario il raggiungimento di un’intesa con la regione, in modo da garantire il coinvolgimento e “contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni”.
In tale visuale, deve ritenersi illegittima una norma che, oltrepassando il dissenso, autorizzi il Governo ad intervenire sul nucleare e, in generale, in materia di energia, senza tenere in alcuna considerazione il punto di vista regionale. Il divieto deriva dal principio di leale collaborazione.
L’intervento unilaterale dello Stato, piuttosto, troverebbe giustificazione solo a seguito dell’infruttuoso esperimento di “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze”.
Resta integro un vecchio problema: se i due non riescono a trovare un accordo, prevale l’opinione statale.
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