Di seguito, alcuni passaggi della decisione su quella che è stata anche definita “sindrome del molestatore assillante”.
1. Vi è stalking anche se gli “atti persecutori” sono solo due.
“L’art. 612 bis CP, introdotto dal D.L. 11/09, punisce a titolo di ‘atti persecutori’ chi con condotte reiterate minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia o un suo fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
Il fatto può essere costituito anche da due sole ‘condotte’, come ha ritenuto ineccepibilmente (con rif. Cass., Sez. V n. 6417/2010, rv. 245881) la Corte di Merito”.
2. Vi è stalking anche se gli “atti persecutori” hanno ad oggetto persone diverse (nella specie tutte le donne residenti nel Condominio).
Va a tal fine considerata anche l’ansia e il turbamento che la condotta molesta può generare su tutti i condomini, anche non direttamente oggetto degli atti persecutori.
“La lettera “minaccia o molesta taluno” non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell’art. 612 bis debba avere ad oggetto la stessa persona.
Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgere altre o comunque costituirne molesta.
Si pensi al caso di colui che minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro.
La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona a cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612 bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto di nuova molestia da parte dell’agente (…)
Perciò il Giudice di appello ha anzitutto dato corretto rilievo, già sul piano probatorio, ancorché non costitutivo di reato, alla direzione collettiva indiscriminata della minaccia occasionalmente rivolta alla xxx, che si era fatta accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare fatti già commessi nei confronti di persone abitanti nello stesso edificio. Quindi ha ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio (v. il ripetuto arresto dell’ascensore dello stabile, dopo che l’una o l’altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso autore dei fatti, nen più del seguirne ostentatamente qualcuna) le coinvolgesse tutte”.
La fattispecie in esame (612 bis CP) è infine “contestabile in concorso con la violenza privata (610 CP)”.
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