Andare in pensione con 40 anni di contributi anche nel 2016? Ecco chi può

Redazione 04/02/16
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Nonostante la Riforma Fornero abbia, di fatto, soppresso la pensione di anzianità, vale a dire quella che permetteva di uscire dal mondo del lavoro con 40 anni di contribuzione oppure con le quote (somma di età e contributi), rimane ancora la possibilità di pensionarsi con 40 anni di contributi.

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SETTIMA SALVAGUARDIA ESODATI: NON SOLO

Il riferimento non va soltanto alla Settima salvaguardia, con la quale ci si può pensionare con i requisiti pre-Fornero rimanendo comunque a numero chiuso, ma anche alla salvaguardia permanente dei requisiti (o cristallizzazione dei requisiti) e alla totalizzazione.

Ma vediamo nel dettaglio queste ipotesi.

PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI: LA TOTALIZZAZIONE, COME FUNZIONA?

Attraverso lo strumento della totalizzazione dei contributi si possono sommare i versamenti di più gestioni per ottenere la pensione, sia quella di anzianità che di vecchiaia, senza nessun onere a carico del lavoratore.

Al fine di conseguire la pensione di anzianità, poi, in regime di totalizzazione, è sempre valevole il vecchio parametro antecedente alla Riforma Fornero. Se ne deduce, pertanto, che è sufficiente che la somma dei periodi di contribuzione posseduti arrivi a 40 anni; soglia a cui devono essere aggiunti 7 mesi, per via degli aumenti periodici correlati alla speranza di vita.

Sommare i contributi di qualsiasi gestione si può?

Si precisa, inoltre, che si può sommare gratuitamente i contributi di qualsivoglia gestione, incluse la Gestione separata e le Casse private dei liberi professionisti, come ad esempio, la Cassa forense o l’Inarcassa.

PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI: LA TOTALIZZAZIONE, COME SI CALCOLA?

Il computo della pensione viene fatto, con riferimento ad ogni gestione, per la parte di propria competenza. In tal senso, la misura del trattamento viene determinata pro quota, in rapporto a ciascun periodo di iscrizione, nonostante vi siano più periodi coincidenti (i periodi coincidenti vanno, invece, contati una sola volta ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contributi).

Il calcolo, di norma, va effettuato con il sistema contributivo, tuttavia, qualora sia raggiunto in una delle gestioni un autonomo diritto a pensione, il calcolo viene determinato attraverso il sistema proprio della gestione, quindi retributivo sino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011, contributivo.

PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI: LA TOTALIZZAZIONE, QUANDO DECORRE LA PENSIONE?

La decorrenza della pensione in totalizzazione non scatta dal momento in cui vengono raggiunti i 40 anni di contributi (più, come detto i 7 mesi legati all’adeguamento alla speranza di vita), essendo invece necessario, dal raggiungimento dei requisiti, uno specifico lasso temporale, detto appunto finestra mobile.

 Come funziona la finestra mobile?

La finestra mobile ha rispettivamente una durata di:

– 12 mesi, per coloro che possiedono esclusivamente contribuzione da lavoro dipendente;

– 18 mesi, per coloro che possiedono soltanto contributi derivanti da lavoro autonomo, o misti da lavoro autonomo e dipendente.

PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI: SALVAGUARDIA DEI REQUISITI, COME FUNZIONA?

Anche grazie alla salvaguardia dei requisiti, i soggetti che hanno raggiunto i parametri utili alla pensione antecedenti alla Legge Fornero, hanno la possibilità di pensionarsi quando vogliono, nonostante in tempi consecutivi la norma sia poi mutata.

Quanto detto vale in ragione del cosiddetto principio di cristallizzazione dei requisiti, secondo cui, una volta raggiunti appunto i parametri fissati dalla legge per la pensione, il diritto non decade più, a dispetto dei successivi cambiamenti della legge in materia.

Anche in questo caso, quindi, pertanto, chi possiede 40 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2011 può pensionarsi quando vuole con tale parametro, senza avere bisogno di dover raggiungere 42 anni e 10 mesi di contribuzione, quelli cioè richiesti per ottenere la pensione anticipata nel 2016.

PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI: SETTIMA SALVAGUARDIA

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Infine, si ricorda che anche i beneficiari della Settima salvaguardia sono liberi di poter accedere alla pensione con 40 anni di contributi. Per loro, il possesso di 40 anni di contributi va accertato alla data del 30 Settembre 2015, dal momento che viene applicata una finestra di 15 mesi. Per quanto, poi, attiene ai dipendenti del comparto scuola, la data entro la quale si richiede di maturare i 40 anni di contributi è il 31 dicembre 2015.

In riferimento, infatti, alla data di decorrenza della pensione, questa non può essere consecutiva al 6 gennaio 2017.

In sintesi, i beneficiari della Settima salvaguardia sono:

1) lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile, ai quali sono stati riservati 6.300 posti;

2) lavoratori a termine, ai quali sono stati riservati 3.000 posti;

3) contributori volontari, per i quali sono disponibili 9.000 posti;

4) lavoratori cessati dal servizio, ai quali sono stati destinati 6.000 posti;

5) lavoratori in congedo per assistere figli disabili nel 2011, ai quali sono stati destinati 2.000 posti.

Per poter inviare la domanda di pensione, c’è tempo fino al 1° marzo 2016.

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