Le specifiche tutele riguardano, quindi, i professionisti, le partite IVA e i collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti Co.co.co.).
Di seguito si riportano, punto per punto, tutte le misure approvate.
1) INCENTIVI FISCALI PER PROFESSIONISTI E PARTITE IVA
Professionisti e partite Iva potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza del cliente.
Si tratta di un incentivo fiscale che viene applicato alle spese per la corresponsione di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, una tipologia di spesa diversa da quella per l’assicurazione obbligatoria per i danni.
2) DEDUCIBILITA’ SPESE PERI SERVIZI
E’ prevista la deducibilità al 100%, entro però i limiti di 5mila euro, anche per le spese per i servizi per il lavoro. In questo modo, si potranno dedurre anche le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo offerta da forme assicurative o di solidarietà.
3) DEDUCIBILITA’ SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
È, inoltre, possibile la deducibilità sempre al 100% delle spese di formazione e aggiornamento professionale, entro un limite massimo pari a 10mila euro. Risultano ricomprese le spese per la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e convegni, escludendo però l’incentivo fiscale in riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno.
Si profila la deducibilità integrale anche delle spese per i servizi di ricollocazione.
4) INDENNITA’ DI MATERNITA’
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L’indennità di maternità potrà essere percepita anche nel caso si continui a lavorare. Fino al terzo anno di vita del bambino, inoltre, vi è la possibilità di utilizzare congedi parentali della durata di 6 mesi. Il rapporto di lavoro, qualora vi sia una gravidanza, non risulta estinto, al contrario si considera sospeso, quindi non retribuito, per un periodo massimo di 150 giorni
5) TUTELE PER MALATTIA E INFORTUNI
Il lavoratore autonomo avrà diritto ad una serie di tutele anche nel caso si ammali o si infortuni. Anche in questo caso, il rapporto di impiego non si considera estinto, essendo sospeso per un periodo che può arrivare al massimo fino a 150 giorni.
Qualora la malattia o l’infortunio sia di una gravità tale impedire il normale svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo che supera i 60 giorni, i contributi previdenziali così come i premi assicurativi vengono sospesi per tutta la durata della malattia/infortunio fino a un massimo di 2 anni. Decorsi questi 2 anni, il lavoratore autonomo deve versare i contributi e i premi precedentemente sospesi in un numero di rate mensili che risulta pari a 3 volte i mesi di sospensione.
6) TUTELE PER LAVORO AGILE
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Per i lavoratori autonomi che prestano attività in modalità di smart working o cosiddetto lavoro agile, vale a dire una modalità di lavoro subordinato svolto solo in parte da “remoto”, quindi fuori dai locali aziendali, sono previste diverse tutele. Questi lavoratori, infatti, hanno diritto a ricevere un trattamento economico, oltre che normativo, non inferiore a quello dei rispettivi colleghi che svolgono le medesime funzioni.
Infine viene prevista per l’autonomo la possibilità di detassare il premio di produttività.
7) I TEMPI DI PAGAMENTO
Circa i tempi di pagamento, il contratto non potrà prevedere che questi superino i 60 giorni dal momento in cui viene emessa la fattura. La clausola contraria verrà considerata nulla in quanto abusiva.
8) CONTRATTO NON MODIFICABILE
Le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di poter modificare in maniera unilaterale, o viceversa di poter recedere senza preavviso dal contratto sono considerate nulle.
9) I DIRITTI DI UTILIZZO DELLE INVENZIONI
Qualora il lavoratore autonomo, in esecuzione o in adempimento del contratto, produca delle invenzioni o comunque degli apporti considerati originali o innovativi, i relativi diritti di utilizzo economico risultano spettare al professionista e non al committente.
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