Depenalizzazione, in vigore dal 6 febbraio: tutti i reati cancellati. Quali effetti?

Redazione 29/01/16
Intervista a Giuseppe Carmagnini, Responsabile ufficio contenzioso e supporto giuridico Polizia Municipale di Prato, su:

Depenalizzazione (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8)

1) Quali sono i criteri generali per la determinazione delle nuove sanzioni amministrative?

La riconduzione degli illeciti penali a illeciti amministrativi riguarda, in primo luogo, i reati puniti con la sola multa o con la sola ammenda, salvo le eccezioni indicate nell’allegato al decreto, che, in massima parte raccolgono le indicazioni della delega.

Restano autonome fattispecie di reato gli illeciti depenalizzati quando trova applicazione la pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria) nell’ipotesi aggravata, per cui, in sostanza, l’illecito base è depenalizzato, mentre quello aggravato rimane in ambito penale come autonoma fattispecie di reato. È appena il caso di evidenziare che tale ipotesi si verifica per la guida senza la prescritta patente (art. 116, comma 15) e per le fattispecie riconducibili a tale ipotesi (art. 124, comma 4; art. 135, comma 7, secondo periodo; art. 135, comma 11; art. 136-ter, comma 3, secondo periodo). Pertanto, la violazione delle citate disposizioni del codice della strada, dal 6 febbraio 2016, sarà punita con sanzioni amministrative (sanzione da 5.000 a 30.000 euro), mentre in caso di recidiva (recte, reiterazione – vedi paragrafo 3) nel biennio il fatto costituirà autonoma fattispecie di reato.

Il criterio per la determinazione delle sanzioni amministrative è tabellare, per cui si riassume nello schema che segue.

Se è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza che siano individuati i limiti edittali, la sanzione amministrativa è pare a quella penale che si sarebbe dovuto comminare, ma non può essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 50.000 euro.

2) Quali illeciti del codice penale sono stati depenalizzati?

Quanto alla depenalizzazione dei reati del codice penale, questa è esclusa salvo talune specifiche e limitate fattispecie indicate nell’articolo 2 del decreto. In particolare, sono depenalizzati i seguenti illeciti, per i quali si riporta in nota la nuova formulazione:

– Art. 527. Atti osceni.

– Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

– Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

– Art. 661. Abuso della credulità popolare.

– Art. 668.  Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Per questo illecito, in caso di reiterazione specifica, l’articolo 4 del decreto prevede l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 10 giorni a 3 mesi del titolo che consente l’attività e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se ovviamente la rappresentazione avviene all’interno di una attività autorizzata – vedi paragrafo 2).

– Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. [Turpiloquio].

3) Quali sono le norme di coordinamento per ridefinire l’istituto delle recidiva quando si tratta di reati depenalizzati?

Tenuto conto che, come già visto, per alcune ipotesi depenalizzate dove era previsto il reato aggravato questo rimane come autonoma fattispecie di reato, il legislatore si è preoccupato di ridefinire il concetto di recidiva rispetto alla prima violazione, ovviamente non più attuale se l’illecito presupposto è depenalizzato, per cui anche se l’ipotesi aggravata continua a fare riferimento alla recidiva si dovrà intendere questa come reiterazione dell’illecito depenalizzato.

È questo proprio il caso della guida senza patente, alla quale si è già fatto cenno, dove è previsto l’arresto in caso di “recidiva” nel biennio, istituto non più coerente con l’illecito amministrativo derivante dalla depenalizzazione. Ciò significa anche che si applica alla reiterazione l’articolo 8-bis della legge 689/81, fatto salvo il periodo in cui operano gli effetti di questo istituto, fissati dalla legge a 5 anni, ma ridotti a 2 dall’articolo 116, comma 15, del codice della strada. Pertanto, la reiterazione opera quando nei 5 anni (o 2 anni per la guida senza patente) successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio (o biennio) sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Tuttavia, le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. La reiterazione non opera nel caso di pagamento in misura ridotta, per cui, mentre con la precedente depenalizzazione dell’articolo 116 di fatto era stato escluso appositamente il pagamento in misura ridotta, con la nuova depenalizzazione sarà possibile annullare la reiterazione pagando nei termini la sanzione. Da notare che mentre la recidiva/reiterazione del comma 15 è biennale per espressa previsione di legge, termine che quindi deroga a quello ordinario di 5 anni previsto dall’articolo 8-bis della legge 689/81, mentre il comma 17, per quanto riguarda le sanzioni accessorie, fa riferimento alla recidiva/reiterazione, senza indicare un termine, per cui si potrebbe optare per quello generale di 5 anni, più sfavorevole rispetto a quello biennale del comma 15 e per il momento tanto pare necessario sostenere.

4) Quali effetti avrà la depenalizzazione sui reati commessi prima del 6 febbraio 2016?

Il Governo ha disciplinato anche gli effetti della depenalizzazione sui reati commessi prima del 6 febbraio 2016 e depenalizzati da tale data, pur non essendo previsto in delega e ciò ha fatto ispirandosi alla più ampia e organica depenalizzazione del dPR 507/99, disponendo che:

  • se il reato non è stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili si applica la depenalizzazione. L’AG, entro il 6 maggio 2015 (termine ordinatorio) dovrà disporre la trasmissione degli atti del procedimento penale all’autorità amministrativa competente a irrogare la sanzione, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa.
  • Se l’azione penale non è stata ancora esercitata è il PM che deve curare la predetta trasmissione. Se l’azione penale è stata già esercitata il giudice pronuncia sentenza inappellabile che il fatto non è (più) previsto come reato e dispone la trasmissione degli atti come al punto precedente.
  • se il reato è stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili il giudice dell’esecuzione ne dispone la revoca dichiarando che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato e adotta provvedimenti conseguenti.

In ogni caso, quando è applicata la sanzione amministrativa in luogo di quella penale per i fatti commessi prima del 6 febbraio 2016, la somma da pagare non può essere superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del ragguaglio previsto dall’articolo 135 del codice penale e non può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione del titolo prevista dalle nuove disposizioni (vedi paragrafo 2), salvo che questa fosse già stata applicata come pena accessoria.

L’autorità amministrativa destinataria della remissione degli atti del procedimento per i reati depenalizzati, entro 90 giorni dalla loro ricezione (360 se la notifica del farsi all’estero) procede alla notifica degli estremi della violazione. Entro 60 giorni dall’avvenuta notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta della metà della sanzione, oltre alle spese di procedimento, ai fini dell’estinzione.

Questa anomalia riguardo alla determinazione del pagamento in misura ridotta per i reati commessi prima del 6 febbraio 2016 pone ulteriori dubbi, soprattutto per quello che riguarda ancora una volta il reato di cui all’articolo 116, comma 15. Intanto non si comprende cosa si intende per “metà della sanzione” e cioè se si riferisca alla metà del massimo edittale, ovvero alla metà del minimo edittale. Escluso che l’autorità che deve provvedere a notificare “gli estremi della violazione” possa determinare la sanzione in misura variabile tra il minimo e il massimo, dato che non procede con ordinanza ingiunzione, si può pensare che la somma da pagare sia la metà della sanzione per la quale dal 6 febbraio 2016 è ammesso il  pagamento in misura ridotta, potendosi argomentare tale conclusione (in modo assai pionieristico) con il fatto che tale beneficio sia posto a compensazione dei maggiori oneri conseguenti alla sopportazione del procedimento penale. Ciò potrebbe spiegare l’apparente disparità di trattamento tra chi ha commesso il reato depenalizzato prima della depenalizzazione e chi commette il nuovo illecito amministrativo, ma allo stesso modo si potrebbe sostenere il contrario e cioè che si tratti del pagamento della metà del massimo edittale, con una sanzione più pesante per il fatto commesso prima della depenalizzazione.

Quindi, partendo dalla tesi che riterrei da preferire e ipotizzando una sanzione per un reato depenalizzato con limiti edittali da 5.000 a 30.000 euro (es. atti osceni), commesso prima del 6 febbraio 2016, per il quale sarebbe ammesso il pagamento in misura ridotta di 10.000 euro, l’autorità amministrativa dovrebbe notificare gli estremi della violazione depenalizzata indicando la possibilità di pagare 5.000 euro entro 60 giorni dalla notificazione (tenuto conto che comunque la somma determinata mediante il calcolo del ragguaglio della pena detentiva massima ai sensi dell’articolo 135 del codice penale sarebbe superiore).  Tale interpretazione, per quanto possa parere azzardata, torva una parziale conferma in uno dei principi di delega dove è stata disposta, per i casi in cui è irrogata la  sola  sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un  importo  pari  alla  metà  della stessa.

Quanto alla notifica degli “estremi della violazione” si ritiene che questa debba avvenire con i mezzi tipici della notifica di un verbale, dove, in forma sintetica, siano descritti sommariamente i fatti e che si procedere ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell’A.G., indicando la data in cui questa è avvenuta e il procedimento a cui si riferisce.

5) Quali sono le leggi escluse dalla depenalizzazione?

Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari in materia edilizia”.

2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  “Provvedimenti  per  le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

3. Legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  recante  “Norme  per  la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e precompresso ed a struttura metallica”.

Ambiente, territorio e paesaggio

1.  Decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.   202,   recante “Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

    2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  “Norme  in materia ambientale”.

3.  Decreto  legislativo  11  maggio  2005,   n.   133,   recante “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia  di  incenerimento dei rifiuti”.

4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante  “Attuazione delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla classificazione, all’imballaggio  e  all’etichettatura  di  preparati pericolosi”, limitatamente all’art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze  e  i  preparati  pericolosi  per  l’ambiente,  per  come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q).

5.  Decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,   recante “Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul mercato di biocidi”.

6.  Decreto  legislativo  3  febbraio  1997,   n.   52,   recante “Attuazione della  direttiva  92/32/CE  concernente  classificazione, imballaggio   ed   etichettatura    delle    sostanze    pericolose”, limitatamente all’art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le  sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti  dall’art. 2, comma 1, lettera q).

7. Legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  recante  “Norme  per  la protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo venatorio”.

8.  Legge  26  aprile  1983,  n.   136,   recante   norme   sulla “Biodegradabilità dei detergenti sintetici”.

9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico dell’energia nucleare”.

Alimenti e bevande

1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni  urgenti  per  il  settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l’efficientamento   energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe elettriche, nonchè per  la  definizione  immediata  di  adempimenti derivanti dalla normativa europea”, limitatamente all’art.  4,  comma 8.

2.  Decreto  legislativo  21  maggio  2004,   n.   169,   recante “Attuazione della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori alimentari”.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2. Legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  “Norme  relative  alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

3. Legge  16  giugno  1939,  n.  1045,  recante  “Condizioni  per l’igiene  e  l’abitabilità  degli  equipaggi  a  bordo  delle   navi mercantili  nazionali”,  con  riguardo  alla  violazione,  sanzionata dall’art. 90,  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  34,  39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla  installazione  di  impianti  per  la  distribuzione   di   aria condizionata nella sala nautica e nei  locali  della  timoneria,  45, limitatamente ai locali destinati al  lavoro,  66,  limitatamente  ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Giochi d’azzardo e scommesse

1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante “Riforma delle leggi sul lotto pubblico”.

Armi ed esplosivi

1. Legge  9  luglio  1990,  n.  185,  recante  “Nuove  norme  sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito  dei  materiali di armamento”.

2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e degli esplosivi”.

3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694,  recante  la  “Disciplina  del porto delle armi a bordo degli aeromobili”.

4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante “Modifiche  al  R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  obbligatorietà della  punzonatura delle armi da fuoco portatili”.

Elezioni e finanziamento ai partiti

    1. Legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  recante  “Abolizione  del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e  la democraticità  dei  partiti   e   disciplina   della   contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.

2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.

3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  recante  “Testo unico delle leggi recanti  norme  per  l’elezione  del  Senato  della Repubblica”.

4. Legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  recante  “Disciplina  delle campagne elettorali per l’elezione della Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica”.

5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta  del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale”.

6.  Legge  18  novembre  1981,  n.  659,  recante  “Modifiche  ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello Stato al finanziamento dei partiti politici”.

7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”.

8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  “Norme  sui  referendum previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del popolo”.

9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.

10. Decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, recante  “Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la disciplina dell’elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione delle liste elettorali”.

11. Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n. 570, recante “Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.

12. Decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme per la elezione della Camera dei deputati”.

13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme  per  le  elezioni dei Consigli provinciali”.

Proprieta’ intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la  “Protezione  del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.


 [1] La delega ha individuato i criteri per individuare la sanzione amministrativa, anche se va rilevato che per l’articolo 527 del codice penale il governo se ne è discostato e che non ha volutamente provveduto a depenalizzare l’articolo 659.

Art. 527 – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 528 – Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’autorità.

Art. 652 – Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

Art. 661 – Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Art. 668 – Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’autorità.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell’articolo 266.

Art. 726 – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 1o.000.

Autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è individuata nel Ministero dello sviluppo economico.

La norma punisce chiunque abusivamente ed a fini di lucro concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore, ovvero esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la modifica del successivo art. 171-sexies per questioni di coordinamento. In caso di reiterazione specifica è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o gi altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività, da 10 giorni a 3 mesi e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Vedi paragrafo 2.

La norma punisce chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno l’alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità del contrassegno. Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro.

La norma sanziona l’abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. La competenza a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è del Sindaco competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di distribuzione di carburante.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. La depenalizzazione si applica solo se il mancato versamento non eccede complessivamente i 10.000 euro annui.

Art. 28. 1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, e’ assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione e’ subordinata, e’ soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

Dalla relazione illustrativa del Governo tale interpretazione è chiarita proprio in relazione alla guida senza patente, come segue: “In assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a “cadere” in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla “recidiva”, non essendo più possibile riferire tale istituto giuridico ad un illecito amministrativo. Si è, dunque, disposto che in tali ipotesi la “recidiva” vada intesa con riferimento alla reiterazione dell’illecito depenalizzato definitivamente accertato. A titolo esemplificativo, la norma è destinata ad operare con riguardo all’articolo 116, comma 15, del codice della strada, che punisce con la sola pena pecuniaria la condotta di guida senza patente (pertanto, depenalizzata in forza dell’articolo 1 del decreto), e che contempla, poi, la pena dell’arresto fino ad un anno nel caso di recidiva nel biennio”.

Autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è individuata nel Ministero dello sviluppo economico.

La norma sanziona l’abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. La competenza a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è del Sindaco competente al rilascio dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di distribuzione di carburante.

Il PM annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato e se il reato risulta estinto richiede l’archiviazione.

Il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è (più) previsto come reato decide ai soli effetti delle disposizione e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666 cpp. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.

250 euro o frazione di 250 euro per giorno di detenzione.

L’articolo 9 del decreto specifica che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16 della legge 689/81.

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