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In realtà, la sola modifica apportata dalla manovra finanziaria per il 2016 si limita al sistema con cui viene riscosso il canone, non cambiando nulla riguardo sia al presupposto di imposta che al soggetto passivo sul quale ricade l’obbligo del pagamento.
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CANONE RAI: SULLA SECONDA CASA SI DEVE PAGARE?
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Uno degli interrogativi più ricorrenti riguarda la questione delle seconde case. L’imposta sulla televisione deve essere pagata una sola volta per ciascun nucleo familiare, in maniera svincolata e indipendente dal numero di abitazioni che si possiedono.
La problematica è riemersa in quanto, dal 1° gennaio 2016, la tassa sulla detenzione della tv sarà riscossa dallo Stato tramite la bolletta della luce. Di conseguenza, sono diversi i contribuenti che sono preoccupati di vedersi recapitare l’addebito dell’abbonamento tv sulla fattura per la fornitura dell’energia elettrica di ciascun immobile posseduto, dunque anche di quelli diversi dalla casa di residenza.
In realtà, il canone Rai va pagato uno sola volta per nucleo, anche qualora si possegga la seconda abitazione, a meno che non si verifichi il trasferimento di residenza da parte di uno dei componenti della famiglia. Ma procediamo con ordine, chiarendo la questione punto per punto.
CANONE RAI: ADDEBITO SULLA BOLLETTA DI QUALE CASA?
L’addebito del canone Rai scatterà solo sull’utenza elettrica relativa all’immobile in cui il contribuente ha stabilito la propria residenza anagrafica.
A questo fine, farà fede la dichiarazione recapitata dall’utente alla società di energia elettrica al momento dell’atto della sottoscrizione dell’annesso contratto.
E’, dunque, onere dell’utente comunicare tempestivamente alla società della luce ogni subentrato cambiamento di residenza.
CANONE RAI: IL PAGAMENTO COPRE ANCHE LA SECONDA CASA?
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L’effettuato versamento del canone sulla bolletta della luce attinente all’abitazione di residenza copre rispettivamente:
1) il contribuente e tutti i membri che appartengono allo stesso nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica, quindi le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi abituale dimora nel medesimo Comune.
Fino a quando tali membri appartengono al medesimo nucleo familiare, quindi, non saranno tenuti a pagare il canone Rai, poiché il versamento verrà effettuato esclusivamente dal soggetto che risulta essere l’intestatario della bolletta della luce.
2) Tutti gli altri immobili posseduti dal contribuente e dal rispettivo nucleo familiare. Nel caso in cui, quindi, il contribuente o il coniuge possieda una seconda casa, su quest’ultima non verrà applicato l’addebito del canone Rai in bolletta, dal momento che l’addebito sarà limitato alla bolletta della casa di residenza del soggetto intestatario del contratto della luce.
Attenzione, però, perché se uno dei due coniugi ha residenza nella seconda casa sarà tenuto a pagare un secondo canone Rai. Ad esempio, se il marito ha residenza nella casa di Roma mentre la moglie nell’abitazione di Milano, il marito dovrà pagare l’imposta sulla tv mediante il contratto della luce della propria casa di residenza a Roma, invece la moglie sarà tenuta ad effettuare il versamento con la bolletta della casa di Milano.
Quindi, riassumento:
a) Il canone Rai sarà addebitato solo sulla bolletta della casa di residenza anagrafica.
b) Il pagamento del canone Rai coprirà tutti gli altri immobili posseduti dal contribuente e dai membri appartenenti al medesimo nucleo familiare, per cui non sarà richiesto un secondo pagamento.
c) La società di fornitura di energia elettrica non addebiterà il canone Rai sulla bolletta della luce della seconda casa, in tutti i casi in cui abbia ricevuto da parte del contribuente, al momento della stipulazione del contratto di fornitura, la comunicazione circa la sussistenza di immobile non destinato alla residenza anagrafica.
d) In tutti i casi in cui i coniugi possiedono due case, avendo ciascuno la propria residenza in un immobile diverso da quello dell’altro coniuge, è dovuto per ognuno un autonomo pagamento del canone Rai.
CANONE RAI: QUANTE VOLTE SI DEVE PAGARE IN CASO DI CONVIVENZA?
Qualora vi sia una situazione di convivenza, invece, trattandosi di membri conviventi e dunque non appartenenti allo stesso nucleo familiare, i versamenti da effettuare saranno 2.
Da un lato, infatti, l’intestatario della bolletta della luce dovrà pagare appunto con la bolletta, dall’altro lato, l’altro o gli altri soggetti saranno tenuti a farlo mediante bollettino postale.
CANONE RAI: COME FARE SE VIENE UGUALMENTE ADDIBITATO PER LA SECONDA CASA?
Come detto, è lo stesso contribuente che deve fornire alla società elettrica, all’atto della stipulazione del contratto di fornitura, la precisazione della destinazione di tale immobile. Per cui, se indicherà che la seconda casa non è l’abitazione di residenza, la società elettrica non addebiterà sulla relativa bolletta il canone Rai.
Se, tuttavia, la bolletta della luce della seconda casa contiene ugualmente l’addebito del canone Rai, il contribuente per far rettificare la bolletta alla società elettrica, dovrà precisare che si tratta di un immobile non destinato alla residenza.
CANONE RAI: COME FARE SE NELLA PRIMA CASA NON C’E’ LA TV MA NELLA SECONDA CASA Sì?
Il contribuente, per non vedersi recapitare l’addebito del canone Rai nella bolletta della luce della prima casa, ogni anno, sarà tenuto a trasmettere alla società della luce e all’Agenzia delle Entrate (Ufficio 1 di Torino) una dichiarazione in cui fa sapere di non possedere, nella casa di residenza, la televisione.
Allo stesso modo, però, sarà tenuto a versare comunque il canone Rai in quanto presente la televisione nella seconda abitazione. In questo caso l’addebito andrà versato tramite bollettino in quanto, trattandosi di immobile non di residenza, l’annessa bolletta non sarà addizionata dell’imposta.
CANONE RAI: COME FARE SE SIA NELLA PRIMA CHE NELLA SECONDA CASA NON C’E’ LA TV?
Anche in questo caso, il contribuente, una volta all’anno, dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate e, per conoscenza, alla società elettrica, una dichiarazione in cui comunicare la mancata detenzione dell’apparecchio televisivo.
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