Il tassista propone ricorso al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento della sospensione o, in alternativa, la riduzione del periodo da 18 a 12 mesi. La Prefettura si oppone al ricorso e chiede che sia respinto.
Il Giudice di Pace di Milano convoca le parti all’udienza di discussione del 20 novembre 2015 e al dibattimento si presentano l’avvocato del tassista insieme al medesimo che afferma di non essere scappato ma di essersi allontanato dal luogo dell’incidente per mettere al sicuro i propri passeggeri. Per la Prefetture non si presenta nessuno.
Il Giudice di Pace, con sentenza del 24 novembre 2015, dà ragione al tassista e annulla il provvedimento di sospensione del Prefetto affermando che:
– la sospensione provvisoria della patente va disposta solo dove vi siano elementi certi di “evidente responsabilità” e non, come in questo caso, con motivazione inidonea perché troppo generica;
– la motivazione su cui si basa la sospensione della patente deve essere contestuale al provvedimento di sospensione e deve essere ben specificata ;
– il provvedimento di sospensione della patente deve essere adottato subito dopo il ritiro della patente disposto dall’agente accertatore e non viceversa, come avvenuto, invece, nel caso in esame (dove il ritiro è avvenuto dopo quasi sei mesi dai fatti contestati);
– la mancata partecipazione all’udienza di discussione da parte della Pubblica Amministrazione è un comportamento che può influire sulla decisione del Giudice in senso negativo.
Il Giudice di Pace di Milano ha quindi ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente di guida non adeguatamente motivato e anteriore al ritiro disposto dall’agente-accertatore, sia da annullarsi con condanna della Prefettura al pagamento delle spese legali.
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