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Infatti, è ormai notizia ampiamente nota che, dal 2016, la tassa sulla detenzione della televisione verrà automaticamente addebitata nella bolletta della luce dell’abitazione di residenza, a prescindere dalla persona a cui è intestata. Stando a quanto scritto nel comunicato congiunto Entrate-Rai, dunque, si può dire addio al tradizionale bollettino da pagare entro il 31 gennaio.
CANONE RAI: QUALI DUBBI ANCORA IRRISOLTI?
La comunicazione, tuttavia, risulta eccessivamente sintetica, lasciando così irrisolti numerosi punti oscuri. L’abbonamento tv resta dovuto una sola volta, per ogni nucleo familiare o per gruppo di persone residenti nella medesima abitazione. Per tutte le altre tipologie di abitazioni (tra cui le seconde case) non sarà richiesto alcun versamento.
In realtà, la questione del pagamento “per famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa” rimane ancora da chiarire per cui si attende il Decreto ministeriale attuativo a dare maggiori precisazioni, sperando sempre che quest’ultimo non tardi troppo ad arrivare con l’annesso rischio di non correggere per tempo le bollette duplicate e così aprire la strada ad innumerevoli dichiarazioni di autocertificazione per richiederne l’esenzione.
Inoltre, rimane ancora ignoto come l’Agenzia delle Entrate, già in difficoltà nel riuscire a riscuotere il 12% dell’evasione fiscale, riuscirà a collegare i dati concernenti i familiari conviventi, residenti, intestatari della bolletta elettrica e intestatari del canone Rai, dal momento che le situazioni che vedono non coincidere i soggetti titolari del contratto elettrico e della casa sono piuttosto assidue, rimanendo dunque alto (nonostante le seconde case non dovrebbero essere incluse nel nuovo sistema di pagamento) l’annesso rischio di duplicazione.
Si ricorda, inoltre, come il concetto di “famiglia anagrafica” riportato nella legge di Stabilità 2016 coincida con quello indicato dalla legge datata 1989 (Art. del Dpr 223/89) secondo cui: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Risultano ricomprese quindi anche, le coppie di fatto laddove sussistono i registri comunali delle unioni civili, contrariamente, i conviventi verseranno due volte lo stesso canone (100 euro a testa).
CANONE RAI IN BOLLETTA ELETTRICA: QUALI SONO I TEMPI E LE MODALITA’ DI PAGAMENTO?
I 100 euro annui del canone Rai verranno ripartiti in 10 rate, le stesse in cui è solitamente suddiviso il consumo. Come specificato dall’Agenzia, il primo addebito per il 2016 arriverà dopo il 1° luglio, e sarà comprensivo di tutte le prime rate, 5 o 6 ancora non è chiaro.
Al fine di consentire a tutti di apprendere le nuove disposizioni, la Rai ha promesso a breve di rendere attivo un numero verde gratuito; già da ora, invece, sono direttamente consultabili dal sito www.canone.rai.it le Faq.
Alla domanda più comune, ossia quella che chiede se chi ha una fornitura di energia elettrica debba pagare il canone anche se non provvisto di apparecchi di ricezione tv, la Rai risponde che la sola via per venire meno all’obbligo è quella di presentare, una volta all’anno, allo sportello Sat delle Entrate (tramite apposita autocertificazione in base al Dpr 445/200) una dichiarazione volta a “superare le presunzioni”, così come più volte ribadito dalla stessa legge di Stabilità 2016.
Le modalità con cui farlo, tuttavia, saranno spiegate con uno specifico provvedimento da parte delle Entrate. Per chi ha la seconda casa, invece, non dovrebbero sorgere problemi: sarà, infatti, la comunicazione alla società elettrica ad eliminare il rischio della duplicazione del versamento.
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CANONE RAI: QUALI SANZIONI PER CHI NON PAGA?
Grazie all’addebito nella bolletta di energia elettrica viene meno il rischio di dimenticare di effettuare il dovuto versamento e così di rischiare di incappare nelle sanzioni previste per il ritardo.
Le suddette sanzioni, fiscalmente parlando, consistono in una sovratassa che risulta di cinque volte il canone evaso, in aggiunta agli interessi e all’aggio dovuto a Equitalia qualora giunga la cartella di pagamento.
Penalmente, invece, sussiste la sola contestazione per falsa autocertificazione presentata al Fisco nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato di non possedere la televisione nonostante, di fatto, ne sia invece provvisto.
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