Pagare in contanti: quando si può superare la soglia di 3.000 euro?

Redazione 11/01/16
In materia di pagamenti in denaro contante, con la legge di Stabilità per il 2016, è ormai notizia nota il previsto innalzamento, a partire dal 1° gennaio, del limite massimo di utilizzo da 1.000 a 3mila euro.

 

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Limite oltre il quale si vieta la realizzazione di trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro oppure in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

LIMITE DENARO CONTANTE: QUALI SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LA SOGLIA DEI 3.000 EURO?

Che cosa rischia chi paga in contanti cifre superiori alla soglia dei 3mila euro? Per le violazioni al suddetto obbligo attualmente si prevede una sanzione amministrativa che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Tale sanzione, tuttavia, non può mai essere più bassa dell’ammontare di 3mila euro.

Se, invece, si verificano violazioni circa importi che superano i 50mila euro, la soglia minima della sanzione che viene applicata sale di 5 volte. In questo caso, quindi, la sanzione non potrà mai essere inferiore a 15mila euro.

QUANDO SI PUO’ PAGARE IN CONTANTI CIFRE SUPERIORI A 3.000 EURO?

In base a quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2016, le parti, di comune accordo, hanno la possibilità di pervenire ad una soluzione per far sì che il committente sia legittimato a corrispondere un importo maggiore a 3mila euro in contanti.

Si tratta della possibilità di effettuare il pagamento mediante una rateizzazione della somma; ogni rata però deve rimanere di importo inferiore a tale limite (3mila euro). In base alla normativa appena introdotta, quindi, la corresponsione di importi superiori a 3mila euro mediante cash non implica la violazione delle nuove norme, a patto che le singole rate previste ai fini del versamento complessivo non superino mai la prevista soglia dei 3mila euro. È persino possibile utilizzare più assegni di importo inferiore a 3mila euro, purché indicanti nome e ragione sociale del soggetto beneficiario.

Spetta poi all’Amministrazione Finanziaria effettuare la valutazione, caso per caso, circa il rispetto dei vincoli e delle modalità con cui è stato realizzato il frazionamento del pagamento.

La soluzione del pagamento rateizzato per aggirare l’ostacolo del divieto all’utilizzo del denaro contante oltre la soglia limite viene, però, a dipendere da due requisiti:

1) il pagamento a rate deve essere direttamente conseguente ad un accordo instaurato tra le parti, in forma preventiva e formalizzata in apposito documento oppure in fattura;

2) il pagamento rateizzato deve essere subordinato alla natura dell’intervento ad esso collegato (ad esempio, saldare il dentista con pagamenti scaglionati sulla base delle varie operazioni eseguite, o ancora frazionare il pagamento di opere di ristrutturazione a seconda dei SAL, vale a dire gli stati di avanzamento dell’opera).

A tal proposito, risulta vietato suddividere i pagamenti secondo modalità artificiose rimanendo sempre all’amministrazione il potere di verificare la sussistenza o meno di divisioni fittizie.

La normativa, inoltre, ammette anche di poter eseguire in un unico momento un prelievo (o viceversa un versamento) presso uno sportello bancario di importo superiore alla soglia massima dei 3mila euro in quanto operazioni non implicanti il trasferimento di denaro tra soggetti diversi.

QUANDO SI APPLICA LA SOGLIA MINIMA DEI 1.000 EURO?

Il limite massimo per l’uso di denaro contante fisso a 1.000 euro rimane configurato per le seguenti tipologie:

1) servizi di rimessa di denaro con l’estero: i cosiddetti money transfer;

2) retribuzioni erogate dalle pubbliche amministrazioni.

3) assegni bancari e postali emessi senza clausola di non trasferibilità: gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro sono obbligati, quindi, a riportare appositamente nome o ragione sociale del beneficiario, oltre alla clausola di non trasferibilità.

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