Due genitori decidono di dormire, in compagnia dei loro figli, fuori casa. In una calda notte di luglio decidono di coricarsi, tutti e quattro, all’ ingresso del Comune in segno di protesta ‘’per non aver ancora avuto un alloggio da parte del medesimo ente’’. Di fronte a questo fatto la Questura del luogo non resta inerte e segnala il tutto alla Procura minorile. Quest’ultima, complessivamente informata, promuove ricorso al Tribunale dei minori perchè i due bambini vengano affidati al Servizio sociale.
Ebbene, quando si parla di interventi a protezione del minore da parte dell’Autorità giudiziaria dei minori ci si riferisce ai procedimenti che hanno per oggetto ‘’la potestà dei genitori’’. Nei casi ordinari, le segnalazioni vanno dirette alla Procura della Repubblica per i minorenni che, quale parte pubblica, possiede la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci, anche in via d’urgenza (art. 38.1 disp. att. c.c.). L’art. 333 del cod.civile disciplina, nelle sue dinamiche, proprio la ‘’condotta del genitore pregiudizievole ai figli’’. Chiarisce la norma, ‘’quando la condotta di uno o di entrambi i genitori appare pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore…’’.
Il giudice, nelle sue attente verifiche, possiede ampia discrezionalità sul contenuto dei provvedimenti a tutela del minore: da essi possono infatti derivare limitazioni al diritto primario della potestà genitoriale (un esempio, la cd. ‘’sospensione’’ della potestà genitoriale).
In tal senso interviene la legge n. 149/ 2001 (da prima l. 184/ 83), ‘’diritto del minore ad una famiglia’’, la quale prevede, solo in casi eccezionali, l’allontanamento del minore dal proprio nucleo d’origine. Il provvedimento in questione prende il nome di ‘’affidamento familiare’’ e può essere disposto con il consenso della famiglia, o dell’eventuale tutore (cd. affidamento consensuale) o con un disposto del Tribunale dei minori (cd. affidamento giudiziale). In quest’ultimo caso, il Servizio sociale dovrà aggiornare, semestralmente, il Tribunale dei minori. I provvedimenti sono sempre revocabili, art. 333.2 c.c.
Il Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna, il 27 dicembre 2010, dopo una doverosa verifica, si pronuncia in relazione ai fatti accaduti, con questo provvedimento. Nella specie il Tribunale, pur disponendo tutte le verifiche del caso, non ravvisa ragioni opportune d’urgenza e rigetta la domanda. Dalle valutazioni effettuate risulta, infatti, che i genitori hanno sempre accudito materialmente e moralmente i figli, i quali risultano essere profondamente legati ai genitori. La notte di luglio trascorsa all’aperto di fronte al Comune è stata vissuta dai due fratelli come ‘’un gesto goliardico’’. Il giudice minorile emiliano ha in concreto dichiarato ‘’il non luogo a provvedere e ha archiviato il procedimento’’.
A ben vedere, dalle disposizioni, non appare necessaria nè la gravità del pregiudizio, essendo sufficiente il mero pericolo, nè una condotta volontaria, essendo sufficiente la mera attitudine ‘’obiettiva’’ ad arrecare un danno al figlio. La lettera e la ratio delle disposizioni danno intuitivo conto del fatto che l’ipotetico intervento limitativo giudiziale presuppone la presenza di una connessione logico-causale tra la ‘’condotta’’ dei genitori, o di uno di essi, ed il pregiudizio concreto subito dal minore.
Rileverebbero in capo al minore due fondamentali diritti: il diritto ad un nucleo familiare d’origine e il diritto al ‘’benessere’’. Diritti che, per mera conseguenza naturale, sono interdipendenti tra loro ma che, nella realtà dei fatti, vanno spesso a scontrarsi. A questo punto ci si domanda: nella prassi, è prevalentemente tutelata l’unità del nucleo familiare d’origine oppure il ‘’benessere’’ del minore consentirerebbe all’Autorità competente di determinare, con più discrezionalità, interventi limitativi?
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