Il Legislatore penale ha riproposto nell’art. 570, questi due aspetti dell’assistenza economica della famiglia: il primo derivante da uno status familiare e collegato al normale svolgimento della vita familiare (primo comma), il secondo riguardante genericamente un obbligo di solidarietà familiare connesso al momento di frattura o di mancanza della comunione di vita (secondo comma).
In particolare, la terza e ultima ipotesi di reato prevista dall’art. 570, n. 2, secondo comma, c.p., consiste nell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non si sia legalmente separato per sua colpa. Nella prassi è l’ipotesi più frequente.
Quali sono le circostanze di cui può lamentarsi la parte lesa? La parte lesa – che si determina a querelare o a denunciare il coniuge inadempiente – si duole o dell’omesso, o del parziale, o dell’irregolare versamento degli assegni dovuti (a titolo di mantenimento o di assegni alimentari), assumendo che ciò determini la mancanza di mezzi di sussistenza per gli aventi diritto. Quale è il bene giuridico tutelato? L’art 570 n. 2 del secondo comma c.p. non ha carattere meramente sanzionatorio dell’obbligazione civile, ma trova la propria ratio nella necessità di tutelare la posizione degli indigenti in considerazione di un determinato rapporto di parentela. In sintesi, bene giuridico è la solidarietà familiare.
L’ascrizione della ratio della fattispecie al principio della solidarietà familiare, in forza del quale va assicurato ai membri della famiglia bisognosi il soddisfacimento delle essenziali esigenze della vita, si spiega alla luce dell’indiscusso dovere di farsi carico, a prescindere dalla permanenza della unità della famiglia, dei bisogni elementari delle persone legate da stretti rapporti di parentela o da un rapporto coniugale. Quali sono le condizioni necessarie per la sussistenza del reato in questione?
Ai fini della sussistenza di tale reato devono concorrere due condizioni:
1) la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato,
2) lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo.
La ratio solidaristica della disposizione fa sì che la categoria dei soggetti
passivi sia più estesa, rispetto a quella tutelata dal primo comma dell’art. 570 c.p., include, infatti, tra le persone offese: gli ascendenti, i discendenti di età minore o inabili al lavoro. Tale categoria, però, è più circoscritta rispetto all’art. 433 c.c.
ella norma penale, la disciplina è indipendente da quella civilistica, con una restrizione delle potenziali parti offese ai soli soggetti tra cui intercorre un più forte vincolo come quello di filiazione (ascendenza-discendenza) o di coniugio rispetto alla più ampia categoria dei titolari del diritto agli alimenti ai sensi del codice civile.
Proprio nell’ipotesi di separazione dei coniugi, la norma trova frequente applicazione in quanto difficilmente, in costanza di matrimonio, l’omissione dell’obbligo di assistenza materiale è tanto grave da integrare la condotta del reato, vale a dire il far mancare i mezzi di sussistenza. Quali sono i soggetti esclusi dalla norma?
La norma esclude dalla tutela penale i fratelli, il suocero e la suocera, i generi e le nuore, il coniuge separato con addebito di separazione. Quali soggetti bisogna ricomprendere nella nozione di ascendenti e di discendenti?
La dottrina ritiene che, nei termini ascendenti e discendenti, debbano essere ricompresi non solo soggetti legati da un rapporto di derivazione biologica, ma anche persone unite da un vincolo giuridicamente costituito, quale l’adozione e, per taluni aspetti, l’affidamento familiare.
Gli ascendenti tenuti alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono in primo luogo i genitori e, in loro mancanza, i nonni o, in subordine i bisavoli, anche naturali.
Sono discendenti, non solo quelli legittimi o legittimati e quelli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ma anche i discendenti naturali non riconosciuti o non riconoscibili.
Soggetto passivo del reato può essere anche l’adottato, data la piena equiparazione dell’adottato al figlio legittimo. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere inapplicabile la norma in esame all’ipotesi del figlio maggiorenne disoccupato o studente. In sostanza, il diritto dei discendenti alla prestazione dei mezzi di sussistenza è subordinato al loro stato di minori, o se maggiorenni alla condizione che siano inabili al lavoro. La sussistenza del reato è subordinata all’assenza di mezzi di sostentamento e, quindi, presupposto fondamentale del dovere penalmente sanzionato è uno stato di effettivo bisogno della persona offesa.
Ai fini dell’esistenza del delitto non può essere considerato tipico uno stato di bisogno imputabile a colpa grave della persona che si pretende offesa.
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