La modifica è rilevante anche ai fini fiscali in quanto il c.d. “ravvedimento operoso”, di cui all’art. 13 del d.l.gs. 18.12.1997, n. 472, consente al contribuente che voglia rimediare a errori o omissionin3elle dichiarazioni e nei versamenti dei tributi di regolarizzare la propria posizione con il pagamento della somma dovuta, della sanzione ridotta in relazione al ritardo nell’adempimento e degli interessi moratori conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Ulteriori effetti, sempre ai fini fiscali, si producono ai fini del calcolo del valore imponibile ai fini dell’imposta di registro delle rendite ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 26.4.1986, n. 131, correlato al prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie.
Resta ancora da definire la revisione dei tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, prevista dall’art. 13 del d.lgs. 24.9.2015, n. 159, adempimento per il quale il d.m. di attuazione deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma. Fino all’emanazione di tale decreto si applicano le disposizioni previste dalle singole leggi di imposta e dal d.m. 21.5.2009.
Per gli interessi di mora il tasso è individuato annualmente con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Attualmente viene applicato il tasso del 4,88%, in vigore dal 15.5.2015 (Provvedimento 30.4.2015).
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