IMU, domani la scadenza: devono pagarla i pensionati residenti all’estero?

Redazione 15/12/15
Domani scade il termine per la corresponsione del pagamento di IMU e TASI, le imposte sugli immobili.

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Entro domani, 16 dicembre, infatti, con specifico riguardo al versamento dell’IMU, andrà pagato il saldo dell’Imposta Municipale Propria dovuta per l’anno 2015 per tutti gli immobili che non sono stati esclusi dal pagamento del tributo, ovvero per gli  immobili a cui non si applicano particolari tipologie di esenzione.

I PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO DEVONO PAGERE L’IMU?

Nello specifico,  si ricorda che ai fini IMU viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale (ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 9-bis, comma 1, D.L. n. 47/2014) soltanto una unità immobiliare posseduta, a titolo di usufrutto o proprietà, dai cittadini italiani non residenti in Italia e adeguatamente iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).

Si tratta di un’agevolazione operante soltanto per i pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, essendo invece esclusi i titolari di pensione INPS. Nel caso in cui, infatti, l’assegno pensionistico provenga dall’Italia, come per i pensionati INPS che si sono trasferiti all’estero, verrà considerato a disposizione l’immobile e il cittadino italiano non residente quindi sarà chiamato a versare l’IMU. Nel rispetto di questo vincolo può essere inclusa ogni forma di pensione, anche quella di invalidità.

La titolarità di una pensione estera diventa quindi condizione basilare per poter godere dell’agevolazione, non potendone beneficiare come detto quei soggetti che, pur risiedendo all’estero, percepiscono la sola pensione italiana. Inoltre, l’immobile non deve essere né locato né concesso in comodato d’uso a terzi.

Come specificato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 10/DF del 5 novembre 2015, qualora il pensionato destinatario dell’agevolazione risulti proprietario di più di un’abitazione, collocate in Comuni diversi del territorio italiano, è lo stesso contribuente che può scegliere a quale immobile applicare l’agevolazione, presentando la dichiarazione IMU/TASI di cui al D.M. 30 ottobre 2012, compilando il campo 15 “Esenzione”, nello spazio “Annotazioni” con la seguente dicitura: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011”.

Il Dipartimento delle Finanze ha inoltre spiegato, con la risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015, che vengono considerati pensionati nei rispettivi Paesi di residenza sia i soggetti che percepiscono pensioni in convenzione internazionale (in cui la contribuzione versata in Italia si calcola in totale con quella versata in uno Stato estero), sia quelli che percepiscono una pensione estera autonoma, percepita eventualmente in aggiunta con quella italiana.

Con la medesima risoluzione, il Dipartimento ha poi precisato che, ai fini dell’assimilazione all’abitazione principale, non è necessario che l’immobile sia dislocato nello stesso Comune di iscrizione all’AIRE.

Infine si rammenta che, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 47/2014, per l’unità immobiliare destinataria dell’agevolazione, TARI e TASI vanno versate nella misura ridotta di 2/3, ossia di 1/3 per ogni tributo.

CHI DEVE VERSARE L’IMU?

Sono chiamati a versare il saldo dell’IMU:

– i soggetti titolari di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

– i soggetti proprietari di unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze, vale a dire le seconde case, le abitazioni concesse in locazione, quelle date in comodato gratuito a parenti, in linea retta o collaterale, che non siano state ricomprese dal Comune all’abitazione principale.

AI FINI IMU COSA S’INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

Viene qualificato come tale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Quando sussistono ambedue le condizioni  di dimora abituale e residenza, le abitazioni principali non sono soggette ad IMU, ad eccezione solamente degli immobili di lusso, ossia con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per i quali l’imposta va comunque versata.

Si considera direttamente adibita da abitazione principale soltanto una unità immobiliare posseduta, a titolo di usufrutto o proprietà, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE.

IMU, TASI E TARI

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