All’esito dell’istruttoria, l’AGCM, ha accertato, ad esempio che l’ex compagnia di bandiera italiana applicava ai consumatori un surplus di cinque euro a biglietto – anche nell’ipotesi in cui con un’unica transazione venissero acquistati più biglietti – ogni volta [n.d.r. si trattava del 90% dei casi] che il cliente procedeva al pagamento a mezzo carta di credito.
La stessa Autorità, inoltre, ha verificato che, contrariamente a quanto comunicato da Alitalia alla propria clientela ed a quanto dedotto dalla medesima società nel corso del procedimento, tale importo era ben superiore all’effettivo costo di gestione del pagamento con carta di credito sostenuto dalla compagnia aerea nei confronti dell’ente emittente la carta.
I consumatori italiani – e non anche gli altri clienti europei – venivano, ed in ciò risiede la principale contestazione sollevata dall’AGCM ad Alitalia, informati dell’effettivo prezzo complessivo del biglietto – ovvero dell’importo a pagarsi comprensivo del superplus legato all’utilizzo della carta di credito – solo al momento del perfezionamento del pagamento.
Tale prassi commerciale, secondo l’Autorità, dovrebbe ritenersi scorretta in quanto, trattandosi di transazioni online, il prezzo di un biglietto aereo dovrebbe considerarsi comprensivo di eventuali oneri per la gestione del pagamento a mezzo carta di credito che costituisce, ovviamente, il principale strumento di pagamento utilizzato.
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