La risposta è sì. Lo si apprende da un recente parere fornito dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (Fond. Studi CDL, Parere 3/2015) con il quale è stato fugato ogni dubbio in merito alla fruizione dell’esonero contributivo triennale, meglio noto come Bonus Assunzione, per i Co.co.co. trasformati in lavoratori subordinati a tempo determinato.
Si tratta, infatti, di agevolazioni pienamente compatibili perché la stabilizzazione del rapporto di lavoro non figura come un obbligo di legge, basandosi invece sulla volontà delle parti. Il problema attinente l’applicabilità del Bonus Assunzione ai parasubordinati trasformati in dipendenti è scaturito sia dal Decreto di riordino delle Politiche attive del lavoro (Art. 31 D.lgs. n. 150/2015) che non ammette l’esonero contributivo qualora l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenti l’attuazione di un obbligo sancito dalla legge o dai contratti collettivi, sia dal Decreto di riordino dei contratti (Art. 54 D.lgs. n. 81/2015) con il quale, ai fini del riconoscimento della stabilizzazione dei Co.co.co., si dispone la forma del contratto subordinato a tempo indeterminato, con durata minima di 12 mesi.
E’ con la legge di Stabilità 2015 che è stato introdotto l’esonero contributivo triennale che riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da oltre 6 mesi. Il Bonus Assunzione consiste in uno sgravio dei contributi Inps a carico del datore di lavoro (tetto massimo di 8.060 euro annui) per un periodo di 3 anni.
Con la manovra di Stabilità 2016 l’esonero contributivo è stato confermato anche per l’anno entrante, dietro tuttavia una contrazione: lo stesso è stato infatti ridotto al 40%, con un tetto massimo pari a 3.250 euro annui e durata sempre triennale.
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Il Bonus contributivo per l’assunzione è dunque dovuto a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2016, ma secondo il parere della Fondazione Studi interessa anche i Co.co.co., Co.co.pro. o Mini Co.co.co. che vengono trasformati in subordinati.
Questo, come detto, in virtù del fatto che la procedura di stabilizzazione viene esclusivamente attivata dalla volontà delle parti, regolamentando la normativa, solo in seguito, quale forma contrattuale scegliere nei confronti dell’ex collaboratore. Dal momento, dunque, che per l’attuazione della stabilizzazione non sussistono obblighi legali, ma soltanto requisiti obbligatori, l’applicazione del Bonus Assunzione 2016 può avvenire legittimamente, senza eventuali contestazioni o revoche.
Il Bonus in questione risulta perciò pienamente compatibile tanto con la stabilizzazione del contratto, quanto con l’eventuale sanatoria Co.co.co 2016. Quest’ultima, che potrà attivarsi dal prossimo anno, costituisce una procedura di conciliazione tra datore di lavoro ed ex parasubordinato e dovrà essere svolta presso una sede protetta (DTL o Sindacati), oppure presso una commissione di certificazione, ed è pensata per mettere definitivamente fine ad ogni pretesa che riguarda il precedente rapporto di lavoro.
I benefici che sono derivati dalla sanatoria riguardano l’estinzione di tutti gli illeciti fiscali, contributivi ed amministrativi dovuti all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione solamente per gli illeciti constatati durante un’ispezione che viene fatta prima della conversione contrattuale.
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