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La delega prevedeva di riformare il sistema sanzionatorio tributario basandosi su criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere e alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.
Le novità introducono:
– un innalzamento dei limiti stabiliti per la rilevanza penale della condotta del contribuente, ad esempio, in riferimento ai sostituti di imposta, in caso di ritenute certificate, il limite passa da 50mila a 150mila euro;
– un’estensione delle ipotesi sanzionatorie, ad esempio, l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta qualora il totale delle imposte non versate superi 50mila euro.
Il decreto delegato, infatti, alzando la soglia di non punibilità del reato di omesso versamento delle ritenute da 50mila a 150mila euro avrà l’effetto che sino a 150mila euro di ritenute non versate non potrà configurarsi il reato tributario in esame.
La riforma del sistema sanzionatorio penale, come detto, è entrata in vigore dal 22 ottobre scorso: da quella data si sono resi pienamente applicabili i principi della retroattività della norma nel caso di abolitio criminis e del favor rei.
Allo stesso modo trova piena applicazione la irretroattività di quelle norme che introducono una nuova ipotesi di reato ovvero introducono una sanzione più grave rispetto a quella previgente.
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A titolo esemplificativo, in base alla nuova disciplina, non potrà essere punito mediante sanzione penale il sostituto di imposta che abbia omesso entro il termine di presentazione dell’ultima dichiarazione il versamento di ritenute fiscali certificate per il periodo di imposta 2014, di importo complessivo superiore a 50mila euro (ma non a 150mila). Una simile condotta, infatti, era considerata penalmente rilevante fino al 21 ottobre 2015.
Non potrà inoltre essere soggetta a sanzione penale, come detto, la condotta di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta, nel caso in cui le ritenute siano superiori a 50mila euro, commessa prima del 22 ottobre 2015, dal momento che si trattava di fattispecie non punibile penalmente secondo la disciplina previgente.
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