Amministratore di condominio: quando è responsabile

Redazione 02/12/15
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Di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46385/2015 ha rigettato il ricorso presentato dall’ amministratore di condominio.

Oggetto dell’ impugnativa è stata la sentenza emessa dal Tribunale di Nola che lo condannava alla pena prevista per i reati di cui agli artt. 40 e 590 c.p.

Per i giudici di merito, sull’ Amministratore di Condominio grava un’ obbligo giuridico di impedire l’ evento dannoso in quanto titolare di un potere di controllo.

Il caso de quo, riguardava la lesione di un minore dovuto al cedimento di parti di rivestimento della facciata dello stabile.

Evento attribuibile alla negligenza/ imperizia dell’ Amministratore in violazione delle norme cautelari di condotta la cui osservanza era concretamente esigibile.

Avverso tale decisione la parte attrice propose ricorso lamentando nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale ex lett. b) dell’ art. 606 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 606 lett. e c. p.c. per motivazione insufficiente, nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 606 lett. c.p.c.c.p.c.

Sul punto controverso intervenne la Suprema Corte affermando che: “ l’ illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi”.

Sull’ Amministratore gravano l’ obbligo ex art. 40 c.p. di attivarsi al fine di rimuovere nel caso di specie la situazione di pericolo per l’ incolumità dei terzi, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti.

Una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria ai sensi dell’ art. 1135 c.c. anche in assenza di deliberazioni della assemblea”.

Una responsabilità sussidaria, è, invece, attribuibile al proprietario dell’ immobile quando l’ amministratore è nell’ impossibilità di adempiere per cause non riconducibili alla sua volontà o non sia in grado di attivarsi per evitare il pericolo di rovina già manifestatosi.

Ne consegue, che all’ amministratore ai sensi dell’ art. 677 c.p. grava una responsabilità per omessa rimozione del pericolo cui si espone l’ incolumità pubblica di chiunque acceda in quei luoghi.

Redazione

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