Il caso di specie, riguardava il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, che con decreto aveva disposto l’ archiviazione del reato menzionato non notificandolo alla parte offesa domiciliata presso un praticante avvocato.
Unico atto attributivo alla Procura della Repubblica di Treviso fu quello di prendere atto che il praticante si fosse trasferito presso il Foro di Milano.
La parte offesa impugnava il suddetto decreto lamentando violazione della legge processuale ex art. 480, comma 2, c.p.c. non essendo state rispettate le forme del contraddittorio che lo avrebbero posto in condizione di presentare un eventuale opposizione nei confronti della richiesta del P.M.
Giova ricordare che trascorsi orientamenti giurisprudenziali hanno ribadito che: “ l’ omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e al conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell’ art. 127 c.p.c., comma 5 ( Cass., Sez.VI, n. 24273 del 19/03/2013)”.
Di recente, anche la Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione confermarono il dettato normativo aggiungendo che il cambio di domicilio del praticante non avrebbe potuto esimere l’ ufficio del P.M. dall’ onere di dar corso a detto avviso né quello di compiere attività ulteriore come la ricerca del nuovo recapito legale.
Si concludeva, pertanto per l’ accoglimento del ricorso.
Non punibilità per tenuità del fatto e strategie processuali
Il volume, aggiornato al D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28 (G.U. 18 marzo 2015, n. 64), esamina l’istituto della PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO sia in tutti i suoi aspetti sostanziali che nell’applicazione processuale.Nel capitolo 1 si esamina la legge di delega e i PRINCIPI COSTITUZIONALI che hanno indotto il legislatore ad introdurre questo novum legislativo con l’intento di adeguare la punibilità per i reati commessi alla gravità del fatto. Nel capitolo 2 si esaminano nel dettaglio i tratti salienti che connotano la NORMA GIURIDICA con cui è stata introdotta la causa di non punibilità, ossia l’art. 131-bis c.p. Nello specifico si evidenzia cosa si intende per offesa particolarmente lieve e le condizioni con cui stabilire la concessione della particolare tenuità del fatto. Nel capitolo 3 sono trattati sia gli ISTITUTI PROCESSUALI, sia le altre disposizioni legislative che sono state modificate per effetto di questo decreto legislativo e l’applicabilità in particolari circostanze. Si delineano anche i rapporti con altri istituti del processo penale quali: archiviazione, proscioglimento, misure cautelari, arresto e fermo. Si evidenziano, inoltre, le diversità con l’istituto dell’irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/1988).Nel capitolo 4 si individuano i casi di applicabilità della particolare tenuità del fatto sia in relazione ai reati previsti dal codice penale, che in riferimento ai reati previsti dalle leggi penali speciali. Antonio Di Tullio D’Elisiis Avvocato in Larino, autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.
Antonio Di Tullio DElisiis | 2015 17×24
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