Il Comitato promotore per il Sì ai referendum per l’Acqua Pubblica ha presentato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, depositato l’8 aprile scorso, chiedendo l’election day.
Il comitato promotore dei referendum è un soggetto costituzionale, vero e proprio “potere dello Stato”, e come tale può legittimamente sollevare conflitti di attribuzione, ove veda le sue prerogative lese dall’operato di un altro potere.
Il ricorso del Comitato promotore
Nel ricorso si legge che “il Governo, lungi dall’implementare il mandato dell’art. 3 Cost., nella parte in cui richiede la rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del paese ha compiuto una scelta irragionevole, invasiva e lesiva di attribuzioni di rilievo costituzionale dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano, perché il mancato accorpamento rivelerebbe un tentativo di elusione della richiesta referendaria, che contrasta con il principio d’imparzialità nell’esercizio dei pubblici poteri e con il favor che assiste l’istituto referendario (art. 75 Cost.)”.
La decisione del Governo inoltre sarebbe “contraria al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost., in quanto il mancato accorpamento del referendum con le elezioni amministrative arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche, oltre che all’economia nazionale, e perciò violerebbe i criteri di efficienza, efficacia ed economicità che connotano la buona azione amministrativa”.
Infine, “la determinazione da parte del Governo della data dei referendum è lesiva della sfera di attribuzioni dei ricorrenti perché avvenuta in violazione del principio – immanente nell’ordinamento costituzionale – di leale collaborazione tra poteri, in base al quale tale data dovrebbe essere stabilita in concertazione con il comitato promotore e previa audizione dello stesso”.
La decisione della Corte
La Consulta, con ordinanza depositata il 13 maggio, ha respinto il ricorso, così motivando:
“Il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative di per sé non agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e non è suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore”.
Inoltre, “non è configurabile, in ordine alla scelta della data, una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore” (presidente Paolo Maddalena, redattore Sabino Cassese).
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