Lo si apprende dal messaggio dell’Inps 8680/2014, con il quale l’Istituto di Previdenza ha precisato che la manovra di salvaguardia ordinata dal decreto legge 201/2011, e da norme consecutive per specifiche categorie di lavoratori, implicando la conservazione delle direttive disciplinanti l’accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (vale a dire la data di entrata in vigore della riforma Fornero), non ha effetti diretti sulle modalità e sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che hanno accesso alla salvaguardia.
In tal senso, quindi, l’Inps rammenta che per i lavoratori salvaguardati i termini di pagamento del TFS sono quelli in vigore nel regime generale. Nel caso, dunque, non si applichi alcuna deroga all’attuazione della disciplina generale, bisogna considerare, ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento, causa e data di cessazione dal servizio secondo le istruzioni trasmettesse con la circolare Inps 73/2014.
Come anticipato, sono coinvolti dalla questione soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che godono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992: si tratta di 2.500 lavoratori in quarta salvaguardia, di altri 1.800 in sesta salvaguardia e di ulteriori 5mila che stanno uscendo avvalendosi del sistema dei cosiddetti vasi comunicanti.
Stando a quanto stabilito dalla disciplina generale, questi lavoratori potranno ricevere il pagamento dell’indennità di buonuscita trascorsi 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. L’Istituto, una volta scaduti i termini, ha il dovere di porre in pagamento la prestazione entro massimo 3 mesi, pena il pagamento degli interessi.
Il suddetto pagamento, per somme che superano 50mila euro rimanendo comunque inferiori a 100mila, verrà suddiviso secondo quanto sancito dalla legge 147/2013. Il pagamento verrà infatti erogato in due rate di cui la prima secondo i termini menzionati sopra, mentre l’erogazione della seconda avverrà trascorsi altri 12 mesi.
Nel caso in cui la prestazione dovesse superare i 100mila euro, il pagamento sarà erogato mediante tre rate di cui l’ultima versata a seguito di ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.
Per coloro i quali, invece, hanno raggiunto, grazie alla salvaguardia, un diritto alla pensione entro il 2013, i frazionamenti di 50mila e 100mila slittano rispettivamente a 90mila e 150mila euro dal momento che vengono inclusi nella disciplina precedente alla legge 147/2013.
VAI AL MESSAGGIO DELL’INPS 8680/2014
VAI ALLA CIRCOLARE INPS 73/2014
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