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Sfruttando il differimento dei termini di attivazione della procedura di collaborazione volontaria stabilito dall’art. 2, D.L. n. 153/2015, e dunque anticipando le tempistiche rispetto al completamento dell’iter di conversione del medesimo Decreto Legge (il quale ha previsto la proroga al 30 novembre 2015 del termine per trasmettere le domande di adesione alla procedura e al 30 dicembre per l’invio dei documenti e della relazione di accompagnamento), tramite il provvedimento del 6 novembre 2015, le Entrate hanno consentito una deroga al principio di territorialità grazie al quale le istanze di accesso alla voluntary disclosure devono essere trattate presso l’Agenzia che territorialmente coincide con la residenza fiscale del soggetto.
Si tratta di una nuova disposizione, risultato di un emendamento al Ddl n. 2070 di conversione del D.L. n. 153 del 2015, approvato il 28 ottobre scorso in Senato. Lo scopo del provvedimento è quello di permettere una lavorazione funzionante ed efficace delle domande già pervenute alle Direzioni Provinciali competenti.
Successivamente al completamento dell’iter di conversione in legge del D.L. n. 153/2015, così come specificato dal medesimo documento, verrà emanato un altro provvedimento che conferirà allo stesso Centro operativo tutte le restanti assegnazioni per gestire complessivamente il procedimento e per rispettare gli ulteriori adempimenti relativi all’amministrazione delle richieste.
Dietro domanda del contribuente, inoltre, allo scopo di facilitare il rapporto con i contribuenti, verrà concessa la possibilità di effettuare alcune eventuali fasi del procedimento in contraddittorio presso altre sedi dell’Agenzia.
Vai al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
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