Anche se i dubbi e gli interrogativi sulla morte, vera o presunta, del capo di Al Qaeda non hanno ancora trovato risposta, con questa uccisione gli Stati Uniti d’America hanno perso l’occasione di mostrare al mondo intero il vero volto di un criminale che ora rischia di trasformarsi in un martire ben più pericoloso di quanto non lo fosse già rimanendo nell’ombra. Per questo, al di là del trionfalismo delle prime ore, il governo di Washington ha avvertito le proprie rappresentanze diplomatiche nel mondo sulla concreta probabilità di ritorsioni da parte di Al Qaeda.
Indubbiamente, con la fine della guerra fredda e la scomparsa della bipolarizzazione fra blocco orientale e occidentale, il bisogno di sicurezza – avvertito in tutta la sua drammaticità dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 – ha progressivamente assunto un nuovo ruolo nel quadro dei valori di riferimento, sia a livello internazionale che interno.
L’11 settembre costituisce un momento storico dopo il quale la percezione del pericolo terroristico è radicalmente cambiata in tutti i paesi occidentali. Il pericolo di subire aggressioni terroristiche, infatti, è stato considerato talmente grave da giustificare il ricorso alla forza e, in casi estremi, a guerre preventive, estendendo così il concetto di sicurezza sino ad attribuirle la duplice valenza di diritto dello Stato nei rapporti internazionali e interni e di diritto dei cittadini.
Tuttavia, la ricerca di un corretto equilibrio fra l’urgenza di combattere il terrorismo e il rispetto dei diritti umani fondamentali, lungi dall’essere stata raggiunta, rappresenta ancora oggi il problema centrale della cooperazione internazionale nella lotta contro tale attività criminosa.
La recente uccisione di Bin Laden ha riaperto, inevitabilmente, il dibattito sulla violazione della sovranità territoriale degli Stati e sulle catture non autorizzate di individui all’estero.
Il precedente più famoso in tal senso è quello di Adolf Otto Eichmann.
Considerato il creatore della soluzione finale contro gli ebrei, l’ufficiale nazista fu catturato da agenti israeliani del Mossad nel 1960 in Argentina e portato in Israele con un’operazione segreta, che verrebbe oggi definita “extraordinary rendition“.
Contro la violazione della sua sovranità, l’Argentina richiese l’intervento del Consiglio di Sicurezza dell’Onu il quale, con la risoluzione 138 del 23 giugno 1960, considerò illecita, anche se moralmente giustificabile, la cattura in territorio argentino dell’ex colonnello SS, chiedendo ad Israele di assicurare all’Argentina un’adeguata riparazione, senza voler in alcun modo giustificare i crimini odiosi di cui Eichmann era accusato e per i quali fu processato.
A distanza di oltre 50 anni, Bin Laden – la mente degli attentati di inizio millennio – come l’ufficiale nazista, è stato catturato in un paese straniero, il Pakistan.
Proprio come l’ex presidente argentino Arturo Frondizi, ignaro dell’operazione che ha avuto luogo in Argentina per catturare Eichmann nel 1960, i pakistani apparentemente non sapevano che la CIA aveva scoperto il rifugio di Bin Laden ad Abbottabad.
Circostanza, tuttavia, alquanto singolare, dal momento che Washington non risulta effettuare operazioni di terra in Pakistan senza la collaborazione delle agenzie di intelligence pakistane!
In questo caso, quindi, sembra eccessivo configurare una violazione da parte degli USA della sovranità territoriale del Pakistan, atteso che lo stesso presidente Zardari, pur riconoscendo che non vi è stata un’operazione congiunta con gli Stati Uniti, ha osservato che l’eliminazione del leader di Al Qaeda è il frutto di un decennio di collaborazione tra la Casa Bianca e Islamabad.
Id est: i Pakistani, almeno all’antiterrorismo, sapevano!
Sicuramente l’esercizio del potere dello Stato, realizzato attraverso la penetrazione e l’azione non autorizzate di propri agenti nel territorio di un altro Stato, costituisce una violazione della sovranità territoriale di quest’ultimo.
Tuttavia, per quanto ogni Stato sia tenuto ad escludere l’esercizio della sua autorità sul territorio di un altro Stato senza il preventivo consenso dello Stato territoriale, non sempre la penetrazione non autorizzata di agenti di uno Stato in territorio altrui sembra doversi configurare quale illecito internazionale e far sorgere la conseguente responsabilità dello Stato cui sia imputabile la relativa condotta.
Infatti, in determinate ipotesi, può sussistere una delle cause che escludono l’illecito internazionale.
Indubbiamente la differenza fra le due catture, più che sulla violazione della sovranità territoriale dello Stato che ospitava il criminale internazionale, consiste principalmente nel fatto che Eichmann fu giudicato e poi impiccato in Israele; stessa sorte toccata all’ex dittatore Saddam Hussein che fu giudicato e impiccato dal tribunale iracheno il 30 dicembre 2006.
Diversamente, Bin Laden è morto durante il blitz condotto dai Navy Seals e il suo corpo gettato nel Mar Arabico. Il suo omicidio ha suscitato un grande scetticismo, tanto che l’ex capo della CIA Michael Hayden ha consigliato di diffondere alcune prove della sua morte.
Insomma, per quanto illecita, la cattura di Eichmann era in linea con il processo di Norimberga inaugurato alla fine della seconda guerra mondiale e il processo è stato indubbiamente esemplare. Nel caso di Bin Laden non assisteremo ad alcun processo.
Forse, giustizia è stata fatta, ma il mondo è davvero più sicuro?
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