Tale termine (che sì viene riportato anche nella stessa cartella) è previsto in via generale dal primo comma dell’art. 22, legge 689/81 (“Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”).
In realtà vi sono tre ipotesi, non previste normativamente, ma disciplinate da interventi della Corte di Cassazione, in cui la cartella può essere opposta nel maggior termine di sessanta giorni, sempre naturalmente decorrenti dalla notifica.
Faccio riferimento all’ipotesi in cui:
a) la cartella non sia stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento;
b) la cartella non sia stata preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione
e, in via più generale,
c) quando in ogni caso il destinatario della notifica della cartella sia venuto a conoscenza dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale (generalmente, per vizi di notifica).
In tutti questi casi, che hanno evidentemente in comune tra di loro la circostanza che la notifica della cartella rappresenta il primo momento in cui il soggetto viene a conoscenza (quantomeno per ciò che concerne la “conoscenza legale”) dell’infrazione commessa, ormai da anni e da ultimo con l’ordinanza della III Sezione n. 3009 del 07/2/11, la Corte di Cassazione ha codificato il principio per cui “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, in mancanza di contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, sicchè l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione, termine applicabile anche al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni alle norme del codice della strada”.
Ricordiamo, tra le altre, le precedenti sentenze n. 6493 del 11/03/08, n. 3647 del 16/02/07; n. 17312 del 07/08/7, n. 9180 del 20/04/06, n. 15149 del 18/07/05, Sez. Unite n. 489 del 13/07/00.
Riassumendo, dunque, nel caso in cui la cartella rappresenti la prima occasione in cui si viene a conoscenza di un verbale relativo a un’infrazione stradale commessa, è possibile proporre opposizione nel maggior termine, rispetto a quanto riportato dalla cartella stessa, di sessanta giorni.
Senza dimenticare che, ove la mancanza di notifica sia palese, si potrà esperire (meglio se entro il termine per proporre l’opposizione, cosicché ci sia poi tempo per proporla) anche l’istanza di annullamento in autotutela.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento