Avvocato: paga il doppio del contributo unificato

Rosalba Vitale 02/11/15
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE STABILISCE LE NORME DI COMPORTAMENTO CHE L’ AVVOCATO E’ TENUTO AD OSSERVARE IN VIA GENERALE, E SPECIFICATAMENTE, NEI SUOI RAPPORTI CON IL CLIENTE, CON LA CONTROPARTE, CON ALTRI AVVOCATI E CON ALTRI PROFESSIONISTI.

IN PARTICOLARE, L’ ART. 49 CNF RIFORMATO DALL’ ART. 66 NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE 2014, DISCIPLINA LA RESPONSABILITA’ DELL’ AVVOCATO RIBADENDO CHE: “ L’ AVVOCATO NON PUO’ AGGRAVARE CON ONEROSE O PLURIME INIZIATIVE GIUDIZIALI LA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA CONTROPARTE QUANDO CIO’ NON CORRISPONDA AD EFFETTIVE RAGIONI DELLA PARTE ASSISTITA”.

GIOVA RICORDARE SULL’ ARGOMENTO GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

SECONDO UN ORIENTAMENTO NON AGGRAVA LA POSIZIONE DEBITORIA IL PROFESSIONISTA CHE, PER IL TIMORE DI PERDERE AL GARANZIA DEL CREDITO PER L’ ORMAI CERTO E PROSSIMO SOPRAVVENIRE DEL FORMALE PROVVEDIMENTO D’ ESTINZIONE DELLA PRIMA PROCEDURA ESECUTIVA ED IN CONSIDERAZIONE DEL PREGRESSO CONTEGNO NON AFFIDABILE DEL DEBITORE, NOTIFICHI UN NUOVO PIGNORAMENTO SULLE STESSE SOMME SU CUI ERA CADUTO IL PRIMO ED ANCORA SOTTOPOSTE AL VINCOLO DEL PRIMO ( CNF, SENTENZA DEL 15 DICEMBRE 2011, N. 207).

O ANCORA QUANDO LE AZIONI SONO ASCRITTE ALL’ INVIO DISORGANICO E DISORDINATO, DA PARTE DEI CREDITORI ASSISTITI DALL’ INCOLPATO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI LORO CREDITI (CNF 30.12.2008, N. 243).

SECONDO, UN’ ALTRO ORIENTAMENTO VIOLA I DOVERI DI LEALTA’ E CORRETTEZZA NELL’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE L’ AVVOCATO CHE PUR TUTELANDO GLI INTERESSI DEL CLIENTE, ATTUI COMPORTAMENTI VESSATORI NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE, NOTIFICANDO PRECETTO E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN TEMPI ESTREMAMENTE SOLLECITI MALGRADO LA DICHIARATA VOLONTA’ DEL COLLEGA AVVERSARIO DI SALDARE IL DEBITO (CNF, SENTENZA DEL 11 NOVEMBRE 2009, N. 119).

TANTO PREMESSO, DI RECENTE LA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 21948/15 HA RIGETTATO IL RICORSO PROPOSTO DA UN AVVOCATO.

IL PROFESSIONISTA IMPUGNAVA LA DECISIONE DI UN COSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI, IL QUALE A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE DELLA CANCELLERIA CIVILE DELL’ UFFICIO ESECUZIONI, APRIVA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

IL CONSIGLIO DELL’ ORDINE BASAVA IL PROPRIO CONVINCIMENTO SULL’ ASSUNTO CHE DETTO LEGALE AVESSE AGGRAVATO LA SITUAZIONE DEBITORIA DELL’ ASL DI SALERNO ASSUMENDO PLURIME INIZIATIVE GIUDIZIALI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA, NEI PROCEDIMENTI DI PIGNORAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA NEI CONFRONTI DEL TERZO BANCA SENZA, CHE RICORRESSERO EFFETTIVE RAGIONI DI TUTELA DELLA PARTE ASSISTITA O DELL’ URGENZA E CONSISTITE NEL RICHIEDERE PER CONTO DEL MEDESIMO CLIENTE UNA PLURALITA’ DI INGIUNZIONI PER RAGIONI CREDITORIE DEL TUTTO ANALOGHE TRA LORO, RIFERITI A CREDITI MATURATI IN UN RISTRETTO LASSO DI TEMPO, OTTENENDO PER CIASCUNO DI ESSI LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONSEGUENZIALI.

DIVERSAMENTE ARGOMENTAVA IL RICORRENTE SOSTENENDO VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 360, PRIMO COMMA, N. 3, C.P.C., E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, 45, 111, 115 E 116 COST.

LA SUPREMA CORTE SULLA QUESTIONE DEDUSSE VIOLAZIONE DELL’ ART. 49 DEL CODICE DEONTOLOGICO PRECISANDO CHE “NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE FORENSE, LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI NON ESIGE UNA MINUTA, COMPLETA E PARTICOLAREGGIATA ESPOSIZIONE DEI FATTI CHE INTEGRANO L’ ILLECITO ESSENDO SUFFICIENTE CHE L’ INCOLPATO CON LA LETTURA DELL’ IMPUTAZIONE SIA POSTO IN GRADO DI APPRONTARE LA PROPRIA DIFESA IN MODO EFFICACE, SENZA RISCHI DI ESSERE CONDANNATO PER FATTI DIVERSI DA QUELLI ASCRITTIGLI ( SU 19 OTTOBRE 2011, N. 21585).

PERTANTO CONDANNAVA L’ AVVOCATO AL VERSAMENTO DEL DOPPIO IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO.

Rosalba Vitale

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