Il caso di specie, riguardava una srl che impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che aveva rigettato il reclamo proposto dall’ azienda avverso il provvedimento con il quale il giudice di primo grado aveva rigettato l’ opposizione alla dichiarazione di fallimento della società formulata dalla ricorrente.
I creditori resistevano con controricorso deducendo la tardiva opposizione del ricorso per cassazione.
Occorre ricordare, che la PEC è stata introdotta con Decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto codice dell’amministrazione digitale).
Dal 1º luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione avvengono esclusivamente via PEC.
L’ art. 18 della legge fallimentare comma 4, stabilisce che:” il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria ( art. 18 commi 13 e 14)” e ai sensi dell’art. 137 c.p.c. terzo comma la notificazione è consentita per mezzo di pec, precisando che: “ qualora il legale non sia munito di tale strumento debba procedersi alla notificazione cartacea”.
Tanto premesso, la Cassazione accoglie l’ eccezione della tardività sollevata dai creditori e dichiara il ricorso inammissibile rilevando che l’ avvocato del reclamante aveva indicato nel proprio atto introduttivo la pec ex art. 125 primo comma cpc. e aveva ricevuto regolarmente la notificazione della sentenza impugnata come risultava da attestazione del cancelliere in calce ad essa”.
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