Aspi, esteso fino a fine anno: quali sono i requisiti

Redazione 23/10/15
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Fino alla fine dell’anno potrà essere usufruita l’Aspi sperimentale per sospensione dell’attività. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 27/2015 del 20 ottobre, ha fatto una piccola marcia indietro rispetto a quanto stabilito dall’Inps nel messaggio 6024/2015 dopo l’entrata in vigore del Jobs Act (dlgs n. 148/2015) che ha abrogato la misura dal 24 settembre, prospettando per chi ha fatto domanda entro il 12 ottobre la possibilità di beneficiare della prestazione per periodi di sospensione attività avviati entro il 23 settembre e fino al 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse.

La possibile erogazione della vecchia indennità di disoccupazione Aspi (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE) in casi di crisi aziendali e occupazionali è stata prevista dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) in via sperimentale per il triennio 2013/2015. Il beneficio era riconosciuto ai lavoratori sospesi, apprendisti compresi, assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine, dipendenti da aziende non riceventi per settore o dimensione gli interventi di integrazione salariale oppure dipendenti da imprese artigiane con più di 15 dipendenti.

Il recente dlgs 148/2015, riformando il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha soppresso la prestazione a partire dal 24 settembre. Pertanto l’Inps si era affrettata a precisare che non avrebbe più potuto erogare la prestazione per le eventuali giornate di sospensione interposte a partire dal 24 settembre 2015, vale a dire la data di entrata in vigore del decreto.

Adesso, però, il Ministero del Lavoro fa marcia indietro validando anche gli accordi sindacali stipulati entro il 23 settembre, vale a dire prima dell’entrata in vigore della riforma, che stabiliscono l’avvio delle sospensioni entro la medesima data e fino a fine anno. Due condizioni sono, però, sono richieste: la prima stabilisce che entro il 23 settembre 2015 sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro analoga data e fino al 31 dicembre 2015; la seconda, invece, che la relativa richiesta sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’avvio delle sospensioni (vale a dire entro il 12 ottobre 2015), mantenendo comunque stabile il limite di spesa.

I lavoratori le cui sospensioni sono intervenute precedentemente a tale data, quindi, in base alle nuove disposizioni potranno percepire il trattamento fino al 31 dicembre 2015.

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