730 precompilato: come cambiano modalità e controlli

Redazione 22/10/15
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La legge di Stabilità 2016 (VAI AL TESTO) ha rimesso mano alle modalità di precompilazione del modello 730, oltre che sui relativi sistemi di controllo. Si rivede, in primis, la trasmissione dei dati sanitari ai fini della compilazione del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per i redditi 2015, infatti, la dichiarazione precompilata arriva a comprendere anche i dati riguardanti le spese sanitarie.

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Il decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, ha previsto  all’art. 3, comma 3, che anche le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed integrativa, gli altri presidi accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, trasmettano al Sistema Tessera Sanitaria – TS (gestito dal MEF), i dati attinenti le prestazioni erogate nel 2015 per renderli disponibili all’Agenzia delle Entrate.

L’altra novità attiene, invece, alla revisione della disciplina dei controlli del 730. Con la legge di Stabilità 2016, infatti, viene introdotto un nuovo sistema. Nel caso di presentazione della dichiarazione, direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, che contiene modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta e arrecanti incongruenze rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore delle Entrate ovvero arrecanti un rimborso di considerevole importo, l’Agenzia delle Entrate viene messa in grado di poter svolgere verifiche preventive entro 4 mesi dal termine fissato per l’invio della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva al suddetto termine. Come già accade, rimangono validi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

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Anche in materia di requisiti richiesti ai CAF ai fini dell’assistenza fiscale interviene la nuova legge di Stabilità apportandovi alcune modifiche. Si prevede che, annualmente, la media delle dichiarazioni trasmesse nel triennio precedente da ogni centro di assistenza fiscale debba equivalere ad almeno l’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti svolgenti attività di assistenza fiscale durante lo stesso triennio.

Inoltre, la nuova manovra di Stabilità, per i CAF autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, ritiene soddisfatto il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività solo se la media delle dichiarazioni trasmesse in maniera valida dal CAF nel primo triennio sia pari ad almeno l’1% della media delle dichiarazioni complessivamente inviate dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio, con uno scostamento massimo pari al 10%. Infine, i  CAF hanno anche l’obbligo di divulgare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, il risultato finale delle dichiarazioni entro il 7 luglio di ogni anno.

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