Ad oggi, in base alla normativa dell’ 11 dicembre 2012, n. 220, in condominio l’impianto fotovoltaico può essere installato sia per uso del singolo condomino, per autoconsumo, sia per uso del condominio stesso. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) possono essere installati sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune idonea e sulle parti di proprietà del condomino, previa comunicazione all’amministratore delle opere che si intendono realizzare precisando contenuto e modalità di esecuzione, o eventuali modifiche sulle parti comuni.
L’approvazione delle opere deve essere deliberata dal condominio, in sede di assemblea, con il voto positivo del 50% degli intervenuti, in rappresentanza almeno del 50% della proprietà dell’edificio. L’assemblea, sulle parti comuni può decidere di ripartirne l’uso in fette uguali tra i condomini anche per installare l’impianto fotovoltaico per la singola unità immobiliare, ogni condomino deve poi consentire l’accesso per poter eseguire i lavori. Non necessitano di autorizzazione, invece, gli impianti che sono installati nelle singole unità abitative.
In materia, il disegno di legge sulle “Misure per l’utilizzo di energia elettrica da impianto fotovoltaico nei condomini”, assegnato alla commissione Industria, commercio e turismo del Senato di cui si attende a breve l’esame del testo, risponde allo scopo di incentivare, non tanto l’autoproduzione di energia elettrica, quanto piuttosto l’autoconsumo.
Come si apprende dalla relazione al disegno di legge “la proposta, inoltre, nasce dall’esigenza sociale di usufruire di un impianto fotovoltaico anche da parte di utenze condominiali non domestiche, eliminando il limite di potenza massima realizzabile, escludendo dal pagamento degli oneri di rete per la quota di energia autoconsumata e estendendo l’applicabilità delle disposizioni a realtà abitative che pur non costituendo un condominio siano vicine adiacenti o limitrofe ( si pensi ad un insieme di abitazioni singole poste l’una vicino all’altra o a villette a schiera non comprese in un parco)”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento