Jobs Act e decreti attuativi: le principali novità

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La L. 10 dicembre 2014, n. 183, rubricata “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, è entrata in vigore il 16 dicembre 2014.

In merito alle novità e alle modifiche principali introdotte dal Jobs Act si riporta l’intervista all’autrice dell’ebook  “Jobs act e decreti attuativi”, all’Avv. Rocchina Staiano, Dottore di ricerca, Docente all’Università di Teramo in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob; Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

1) La CIGO è modificata dal jobs act?

Il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 148, entrato in vigore il 25 settembre 2015, che ha attuato la legge delega n. 183/2014, c.d. Jobs Act, in particolare gli artt. da 9 a 18 contengono disposizioni concernenti il trattamento di integrazione salariale ordinaria.

2) Cambia il congedo di paternità?

Sì; con il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, entrato in vigore il 25 giugno 2015, sono previste due importanti modifiche: 1) il padre può usufruire del congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma (con diritto all’indennità di maternità). In tali casi, al padre lavoratore autonomo è riconosciuta (previa domanda all’INPS, che provvede d’ufficio agli accertamenti necessari all’erogazione dell’indennità, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente) l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua; 2) il congedo di maternità non retribuito previsto per la lavoratrice per il periodo di permanenza all’estero richiesto in caso di adozione internazionale, può essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice.

3) Il D. Lgs. 23/2015 si applica solo ai neo assunti?

No, da un’attenta lettura degli art. 1 e 9, comma 2, si applica: a) ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e a prescindere dalla dimensione dell’impresa datrice di lavoro; b) ai dipendenti occupati prima dell’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro, in conseguenza di assunzioni successive al decreto stesso, superi la soglia dimensionale, di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970; c) ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto; d) nei casi di “conversione” in contratto a tempo indeterminato, di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di apprendistato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015. Infine, con interpello n. 24 del 24 settembre 2015, si precisa che ai neo-assunti autoferrotranvieri si applica il d.lgs. 23/2015.

4) Cos’è la DIS-COLL?

L’art. 15 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 prevede, in via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015, il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, che non siano pensionati o titolari di partita IVA, di una nuova indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (di seguito “indennità”).  I requisiti che i lavoratori debbono possedere per il riconoscimento delle indennità sono: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e la cessazione dell’attività stessa; almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dell’attività lavorativa.

5) La cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) è tra le cause per la richiesta della CIGS?

No. Il Capo III (articoli 19-25) del d.lgs. 148/2015 contiene disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS); in particolare  l’art. 21 sopprime la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di CIGS.

6) Cosa sono le collaborazioni coordinate dal committente?

L’art. 3 del d.lgs. 81/2015 stabilisce che dal 1° gennaio 2016 si applicherà la disciplina del rapporto subordinato, a tutti i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa;, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

7) Il contratto a termine può essere prorogato?

Sì; il d.lgs. 81/2015 precisa che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

Jobs act e decreti attuativi

La L. 10 dicembre 2014, n. 183, rubricata “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, è entrata in vigore il 16 dicembre 2014.L’ebook analizza i commi da 1 a 9 che riguardano:- riforma degli ammortizzatori sociali- riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive- semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese in materia di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro e di igiene sicurezza sul lavoro- riordino delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro- revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoroI commi da 10 a 15 dettano disposizioni comuni per l’esercizio delle deleghe.

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