Di recente, la Cassazione con sentenza n. 17711/15 confermava la decisione della Corte di Appello di Roma, che adduceva lo stato d’ incapacità genitoriale già espresso dal Tribunale dei Minori di Roma, dal quale era emerso le criticità dello stato di tossicodipendenza dei genitori unita all’ impraticabilità di soluzioni parentali che ne aveva comportato una grave carenza di cure materiali e morali tale da pregiudicare gravemente lo sviluppo e l’ equilibrio psicofisico dei minori, e tale da integrare lo stato di abbandono, presupposto legittimante la pronuncia dello stato di adottabilità.
Nel caso di specie, una giovane coppia entrambi tossicodipendenti seguiti dal SERT mostravano verso i figli minori incuranza dei loro bisogni (salute, alimentari) nonché trascuratezza dell’ ambiente domestico.
Sull’ intervento delle Forze dell’ ordine presso l’abitazione dei coniugi nel corso del quale era stato rinvenuto un ambiente inadeguato per i minori veniva avviato il procedimento a loro carico.
I convenuti proponevano ricorso in Cassazione lamentando violazione degli artt. 1, 8, 15, 29, 30, 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e rilevando che la situazione accertata non aveva compromesso la crescita psicofisica dei minori, avendo omesso di valutare gli elementi favorevoli al loro sviluppo quale la regolare frequentazione della scuola, lo svolgimento di attività extrascolastiche, la periodica sottoposizione a visita pediatrica, il percorso riabilitativo intrapreso per restare con i figli.
Premesso, che ai sensi della legge n. 184 del 1983 lo stato di abbandono richiede la valutazione del comportamento non solo dei genitori, ai quali l’ art. 148 c.c. impone espressamente l’ obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, ma anche dei parenti entro il quarto grado, tenuti a prestare assistenza ai minori e ad adempiere agli obblighi educativi, in sostituzione dei genitori e qualora gli stessi non vi provvedano, in virtù di un principio di carattere generale emergente dalla stessa legge citata.
Al riguardo l’ art. 9 della citata legge chiarisce che: “ i predetti parenti non hanno l’ obbligo della segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni nel caso in cui accolgono nella propria abitazione il minore per un periodo superiore a sei mesi, prevedendone la convocazione nel procedimento in esame, nonché imponendo la dichiarazione dello stato di adottabilità nel caso in cui, oltre i genitori, non si siano presentati tali parenti, oppure l’audizione dei medesimi abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza e la non disponibilità ad ovviarvi ( Cass., Sez. I, 17 luglio 2009, n. 16796).
La sussistenza dello stato di abbandono può essere esclusa soltanto a condizione che detti parenti prestino concretamente e ed attivamente assistenza al minore, altresì suffragata da elementi obietti come l’ accertamento, per il passato, di rapporti significativi tra i parenti e i minori (Cass., Sez. VI, 24 giugno 2013, n. 15755).
Tanto premesso, la Suprema Corte intervenuta, ritenne che i rapporti di parentela cosi come configurati dalla legge n. 184 del 1983 erano carenti, poiché dalle dichiarazioni rese in giudizio emergeva : “ lo scarso interesse per la situazione dei loro congiunti tanto che non si erano mai attivati per esercitare un controllo sulle abitudini di vita della famiglia o per offrire alla stessa un sostegno non meramente economico, anche al fine di responsabilizzare i genitori in ordine alla necessità di un radicale mutamento di vita che consentisse loro di provvedere adeguatamente alla cura dei figli”.
Infatti, con riferimento alla nonna paterna i giudici di legittimità la escludevano dalla crescita e l’ educazione dei minori non solo per l’ età avanzata ma anche per l’ assenza dimostrata a tutela dei minori prima dell’ apertura del procedimento e pertanto inidonea ad evitare la rescissione del vincolo familiare.
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