L’ente in parola si era già rivolto alla Corte per la stessa ragione anche nel 2011, e in tale occasione aveva da essa ottenuto una risposta negativa per l’ordinarietà dei compiti amministrativi riservati all’ufficio tecnico, “non richiedendosi per lo svolgimento di tali compiti alcuna preparazione altamente qualificata diversa da quella richiesta dalla legge ai fini delle assunzioni di personale mediante le procedure concorsuali finalizzate”.
In quel caso la Sezione aveva suggerito all’ente di superare il problema della vacanza dell’ufficio tecnico ricorrendo alle forme di lavoro cosiddette “flessibili” (assunzioni a tempo determinato e contratti di collaborazione ordinaria), ai sensi dell’art. 92 del TUEL.
La nuova istanza ora formulata dal comune vede però due elementi nuovi, l’uno dato dall’impossibilità per l’amministrazione di procedere ad assunzioni a tempo determinato senza violare le norme in materia di contenimento delle spese del personale, e l’altro rappresentato dalla sentenza n. 826/2015 del TAR Campania, sez. I, che ha sancito la legittimità dell’incarico conferito da un comune a un avvocato per patrocinare e assistere in giudizio l’ente per tutti i nuovi giudizi, in attesa dell’espletamento del concorso per la nomina del dirigente dell’ufficio legale, riconoscendo così l’esigenza di una professionalità qualificata per il disimpegno dell’incarico in questione, benché nella pianta organica dell’ente fosse già presente un avvocato comunale.
Lo scenario descritto ripropone dunque la problematica afferente i presupposti di legittimità degli incarichi a soggetti terzi da parte della PA, nel delicato frangente in cui quest’ultima si ritrovi priva di risorse umane per l’esercizio dei suoi compiti istituzionali.
Nel vagliare la questione il collegio non si discosta dal parere negativo già reso a suo tempo in ordine all’esternalizzazione del servizio, sulla base di ulteriori e più dettagliate motivazioni riferite al caso di specie.
Il parere esclude che la pronuncia del TAR Campania possa applicarsi al presente caso, in quanto “non si può (…) sostenere che la difesa e rappresentanza in giudizio di tutti le nuove cause che coinvolgono un comune (che possono spaziare dalle questioni civilistiche a quelle più propriamente amministrative, fino a giungere al diritto penale, laddove il medesimo ritenesse di costituirsi come parte civile in determinati processi) presupponga conoscenze e nozioni possedute ordinariamente dagli impiegati pubblici”.
Nel giudizio dinanzi al TAR emerge oltretutto che il bando emesso dall’ente per ricoprire la posizione organizzativa dell’ufficio legale richiedeva, quale requisito di ammissione alle prove scritte, non solo l’abilitazione alla professione legale, ma anche l’iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti.
Ciò induce la Sezione a condividere la decisione del TAR Campania solo in ragione dell’alta e qualificata professionalità richiesta per l’esercizio delle funzioni da conferire al soggetto terzo, quale eccezione che conferma regola.
Per contro, nella fattispecie in esame l’ufficio tecnico comunale richiede una professionalità di carattere ordinario, che non giustifica in alcun modo il ricorso dell’ente al conferimento di un incarico esterno.
Il collegio indica pertanto, quale possibile soluzione al problema posto, il ricorso all’impiego degli istituti giuridici previsti dall’art. 30 (convenzioni) e dall’art. 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) del TUEL, osservando che in tal modo il comune potrebbe conseguire il suo obiettivo in una logica di fattiva cooperazione istituzionale con altri enti di governo locale, sostenendo una spesa notevolmente inferiore a quella necessaria per l’assunzione di personale a tempo determinato.
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