Leggi anche: Domanda disoccupazione: ecco il decreto che cambia tutto
PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
Il primo dovrà essere sottoscritto sia da tutti i lavoratori disoccupati, per i quali il decreto (articolo 19) indica un nuovo status cioè quello di lavoratori privi di impiego che dichiarano al nuovo portale nazionale delle politiche del lavoro, in via telematica, l’immediata disponibilità a svolgere nuova attività lavorativa, sia da coloro che sono a rischio di disoccupazione, vale a dire tutti quelli che subiscono una riduzione di orario per via dell’attivazione di procedure di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà o interventi dei fondi di solidarietà.
Il patto, stipulato presso il competente centro per l’impiego, dovrà contenere la disponibilità del richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare offerte di lavoro appropriate. Il patto diventerà inoltre basilare ai fini dell’erogazione dei nuovi sostegni contro la disoccupazione: Naspi, Dis-Coll e Adi.
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Il secondo strumento è invece una misura riconosciuta esclusivamente, su richiesta dell’interessato, ai percettori della Naspi la cui disoccupazione superi i quattro mesi, a differenza dei sei inizialmente previsti. L’assegno viene così separato dal patto di servizio (che risulta sospeso per l’intera durata dell’assegno di ricollocazione) al fine di poter garantire al beneficiario una maggiore tutela.
L’assegno di ricollocazione equivale ad un voucher, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità del soggetto disoccupato (più basse sono le possibilità di impiego, più alto sarà l’importo del voucher), che diventa spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati.
Il rilascio dell’assegno verrà effettuato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la Regione o per la provincia autonoma di residenza. Il disoccupato potrà così scegliere l’agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca di una nuova attività lavorativa; tuttavia l’agenzia riceverà una remunerazione, dallo Stato o dalla Regione con la dote attribuita al lavoratore, soltanto nel caso in cui sia concretamente trovata un’occupazione.
L’assegno di ricollocazione non costituirà reddito imponibile e le modalità operative, così come il rispettivo ammontare verranno definiti con una delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL – l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, previa approvazione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento